Gestione degli affari senza mandato.
Sezione 395. Una persona che si prende cura di un affare per un’altro senza
avere il mandato ricevuto da lui e senza avere il diritto di farlo nei suoi
confronti, deve gestire gli affari come l'interesse del committente richiede,
avendo riguardo per i suoi desideri reali o presunti.
Sezione 396. Se l'impegno nella gestione degli affari è opposto ai desideri
reali o presunti del committente, e se il gestore deve aver riconosciuto
questo, egli è tenuto a risarcire il committente per eventuali danni derivanti dalla
sua gestione degli affari , anche se non per colpe altrimenti imputabili a lui.
Sezione 397. Il fatto che la gestione degli affari si oppone ai desideri del
committente non è preso in considerazione se, senza la gestione degli affari,
un dovere del committente il cui adempimento è di interesse pubblico o di un
obbligo legale dal committente di fornire mantenimento a terzi non sarebbero
soddisfatti in tempo utile.