Come per il Primo Ministro e il Governo anche questa figura nella forma attuale trae origine dal colpo di stato del 1932 e dalla conseguente costituzione che trasformo’ la monarchia da assoluta in costituzionale.
L’Assemblea Nazionale o Parlamento e’ il ramo legislativo dell’amministrazione governativa della Thailandia. E’ un corpo bicamerale consistente di due camere: l’alta e la bassa, la prima e’ il Senato di Thailandia, composto da 150 senatori, la seconda La Casa dei rappresentanti di Thailandia, composta da 480 membri.
L’Assemblea Nazionale e’ quindi composta nel suo complesso da 630 membri, 476 di questi sono eletti, 400 membri della Casa dei Rappresentanti e 76 senatori, gli altri 150, quindi 80 membri della Casa dei Rappresentanti e 74 senatori, sono membri dell’Assemblea Nazionale non eletti cioe’ vengono scelti nel primo caso nelle liste del partito nel secondo per selezioni del partito. Per la maggior parte degli appartenenti all’Assemblea Nazionale si segue quindi la regola che “il primo ha il posto” nel senso che riceve il posto il candidato che riceve piu’ voti anche se non necessariamente riceve la maggioranza dei voti.
La camera alta e’ il Senato, composto da 76 membri eletti e 74 eletti dal settore accademico, da quello publico, da quello privato, dal settore professionale e da altri settori attraverso il Comitato di Selezione del Senato. Ha un limitato potere legislativo ed e’ una camera apolitica. Il senato dura in carica sei anni ed e’ proibito ai membri esercitare altri lavori supplementari od appartenere a partiti politici.
La Camera bassa e’ chiamata la Casa dei Rappresentanti di Thailandia e’ composta da 400 membri che vengono eletti direttamente mentre gli altri 80 sono eletti fra le liste di partito in rapporto proporzionale in base ai voti ottenuti dal partito. Questi voti vengono percio’ divisi fra i differenti partiti politici in rapporto con la rappresentanza popolare data dai voti popolari che ciascun partito riceve. In caso di elezioni generali ogni elettore ha a disposizione due voti il primo per il membro del Parlamento il secondo per il partito che egli preferisce. La seconda categoria e’ poi aggiunta e i risultati sono divisi in 8 aree elettorali, ciascuna avente 10 posti. Gli altri 400 posti sono eletti direttamente attraverso la base della circoscrizione.Il termine per la Casa dei rappresentanti e’ di quattro anni, tuttavia scioglimenti possono accadere in qualsiasi momento.
Diversi esperimenti sono stati tentati per la creazione di una singola camera parlamentare, un’assemblea tutta eletta, parte nominata e parte eletta o due camere parlamentari, come al presente, con la camera bassa eletta e con senatori appuntati nella camera alta.
L’elezioni in Thailandia si tengono a suffragio universale, anche se alcune restrizioni vengono applicate. L’eta’ per votare e’ 18 anni e devono essere stati compiuti l’anno precedente quello in cui si tengono le elezioni, inoltre il votante deve essersi registrato 90 giorni prima delle elezioni al suo dipartimento. Il votante deve essere di nazionalita’ thailandese anche se non dalla nascita, sono sufficienti cinque anni. Persone che non possono votare sono i membri della Sangha o del clero, quelli sospesi dal privilegio per qualche ragione, chi e’ detenuto per qualche ordine legale o della corte, i mentalmente infermi. Il voto in Thailandia e’ obligatorio.
Il principale potere dell’Assemblea Nazionale e’ la funzione legislativa. La procedura per un disegno di legge e’ la seguente:
- Un disegno di legge puo’ essere presentato all’Assemblea Nazionale da parte del governo, da un minimo di 20 membri della Casa dei Rappresentanti, da una corte giudiziaria, da un organo costituzionale indipendente ma a patto che il disegno di legge abbia attinenza con questa organizzazione, da persone che hanno diritto di voto e firmano una petizione, in questo caso il numero dei firmatari non deve essere inferiore a 10,000. Se il progetto di legge e’ finanziario puo’ essere presentato solo dopo l’approvazione del Primo Ministro.
- Il nuovo disegno di legge viene presentato alla Casa dei Rappresentanti per essere dibattuto, emendato e votato. Se il disegno di legge passa l’approvazione della Casa dei Rappresentanti viene presentato per l’approvazione al Senato. Il senato deve fare le sue considerazioni sul progetto di legge in 15 giorni, 30 se il progetto e’ finanziario.
- Dopo che il Senato ha finito di esaminare il disegno di legge e se concorda con la Casa dei Rappresentanti il disegno di legge va avanti. Se il Senato non e’ d’accordo con la Casa dei Rappresentanti il disegno di legge viene rimandato a quest’ultima. Se torna con un emendamento e la Casa dei Rappresentanti approva l’emendamento il disegno di legge procede allo stadio successivo. Altrimenti ciascuna camera designa i propri rappresentanti, che possono essere membri o meno, in numero uguale, questi costituiscono una commissione congiunta che esamina il disegno di legge. La commissione prepara un rapporto che esamina il disegno di legge e che viene con questo rispedito alle camere, se da quedsto viene approvato il disegno di legge continua il suo iter altrimenti viene fermato.
- Dopo che un disegno di legge e’ stato approvato dall’Assemblea Nazionale il Primo ministro lo presenta al re per l’assenso reale, entro 30 giorni da quando l’ha ricevuto dall’Assemblea Nazionale e dopo l’approvazione entrera’ in vigore appena publicato sulla Gazetta Reale.
- Il re puo’ rifiutare l’assenso reale, rifiutandosi di firmare la proposta di legge rimandandolo all’Assemblea Nazionale oppure non rimandandolo entro 90 giorni. L’Assemblea Naqzionale delibera di nuovo sul decreto. Se l’Assemblea Nazionale riconferma il disegno con una maggioranza dei 2/3 dei membri delle due camere il Primo ministro deve ripresentare il disegno al re. Se il re non firma e ritorna il disegno entro 30 giorni il Primo ministro puo’ promulgare il disegno, farlo publicare sulla Gazzetta Reale come se il re lo avesse firmato. Cio’ da’ all’Assemblea Nazionale il potere di superare il veto reale.
Il governo risponde direttamente all’Assemblea Nazionale e la costituzione dice espressamente che 15 giorni dopo il giuramento il governo deve comunicare la sua politica all’Assemblea. L’Assemblea Nazionale ha il potere di concvocare qualsiasi ministro e in qualsiasi tempo per avere spiegazioni sulle politiche o rispondere a domande. Questo potere di esame e’ estremamente importante dato che non e’ necesario che i ministri siano membri dell’Assemblea Nazionale. Se essi invece ne fanno parte devono per forza essere membri della camera bassa, la Casa dei Rappresentanti, dato che la costituzione proibisce espressamente a un membro del Senato di essere membro del governo.
Il Primo ministro che e’ il responsabile della legislatura e’ soggetto a questo potere di scrutinio come ogni altro ministro. L’Assemblea Nazionale puo’ quindi convocarlo e forzarlo a spiegare le sue politiche e a rispondere a domande. Il governo ha anche qualche potere sull’Assemblea Nazionale e puo’ richiederne una sessione di emergenza in qualsiasi momento.
Altro potere dell’Assemblea e’ quello di nomina e di rimozione. Alla Casa dei Rappresentanti e’ dato l’esclusivo diritto di eleggere il Primo ministro. Al Senato e’ conferito invece il potere esclusivo di consigliare sulla nomina di membri della magistratura e di organizazioni governative indipendenti. Questi includono: i giudici della Corte costituzionale, i membri della commissione elettorale, i membri della Commissione contro la corruzione e quelli della Commissione dei Diritti umani. Tuttavia, il potere di nominare membri della Corte dei conti, compreso il revisore generale, appartiene al Re, che necessita solo di un controfirma da parte del Presidente del Senato. L'Assemblea nazionale ha anche il potere di mettere sotto accusa e rimuovere questi ufficiali.
Il Primo Ministro può essere rimosso solo da parte della Camera con un voto di sfiducia. I membri del Governo non sono nominati dall'Assemblea nazionale, ma possono essere rimossi da questa in un processo simile. Funzionari del governo e giudici indipendenti possono anche essere rimossa da entrambe le Camere dell'Assemblea nazionale
Le due camere dell’Assemblea Nazionale hanno termini differenti, il Senato e’ eletto per sei anni, la Casa dei Rappresentanti per quattro. L’Assemblea nazionale si riunisce ogni anno in due sessioni, una ordinaria e una legislativa, La prima sessione dell’Assemblea Nazionale deve aver luogo trenta giorni dopo le elezioni generali per la Casa dei Rappresentanti. Questa prima sessione deve essere aperta dal re leggendo un “Discorso dal trono”. La cerimonia si svolge all’Ananda Samakhom Throne Hall. Il re puo’ comunque designare un membro della famiglia reale, generalmente il principe ereditario, che lo sostituisca in questa occasione.
E’ dovere del re prolungare le sessioni attraverso un regio decreto quando scade il termine della Casa dei Rappresentanti. Il re ha anche la prerogativa di convocare sessioni straordinarie o prolungare sessioni a sua discrezione.
In alcune circostanze l’Assemblea Nazionale puo’ ospitare una riunione congiunta di entrambe le camere, queste comprendono: la designazione del reggente, qualsiasi alterazione alla Legge di Palazzo sulla Successione del 1924, l’apertura della prima sessione, l’annuncio delle politiche del governo, l’approvazione di una dichiarazione di guerra, la spiegazione e l’approvazione di un trattato o di un emendamento alla costituzione.
Nessun membro della Camera dei Rappresentanti e nessun senatore, nel corso di una sessione, puo’ essere arrestato, detenuto, ricevere un avviso di garanzia o indagato in un processo penale se non dietro consenso della camera di cui lui o lei è un membro, quando questo e’ ottenuto puo’ essere arrestato in flagranza.
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