PARTE IV
NOVAZIONE.
Sezione 349.
Quando le parti interessate hanno concluso un contratto per cambiare gli
elementi essenziali di un obbligo, tale obbligazione si estingue per novazione.
Se un obbligo
condizionato viene reso incondizionato, o se una condizione viene aggiunto a un
obbligo incondizionato, o se una condizione è cambiata, cio’ è considerata un
cambiamento di un elemento essenziale di tale obbligo.
Una novazione data da
un cambiamento del creditore è regolata
dalle disposizioni del presente Codice in materia di trasferimento dei crediti.
Sezione 350. Un
novazione data un cambiamento del debitore può essere effettuato mediante un
contratto tra il creditore ed il nuovo debitore, ma questo non può essere fatto
contro la volontà del debitore originario.
Sezione 351. Se
l'obbligo risultante da una novazione non viene in esistenza, o viene
annullato, a causa di un'illegalità nella sua base o per qualche motivo sconosciuto
alle parti, l'obbligo originale non viene estinto.
Sezione 352. Le
parti di una novazione possono, nella misura del soggetto originale dell'obbligo,
trasferire un diritto di pegno o ipoteca dandolo a garanzia del nuovo obbligo;
ma se tale titolo è stato dato da una terza persona, il suo consenso è
indispensabile.
Nessun commento:
Posta un commento