Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere. Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo (Fabio, da una Preghiera tribale del nord Thailandia).

martedì 19 aprile 2016

Nullità del matrimonio nel Codice civile e commerciale di Thailandia.

Codice civile e commerciale di Thailandia.

TITOLO I MATRIMONIO CAPITOLO V, NULLITA’ DEL MATRIMONIO

Sezione 1494. Il matrimonio sarà nullo solo come previsto nel presente capo.
Sezione 1495. Il matrimonio che è fatto contro la Sezione 1449, Sezione 1450, Sezione 1452 e Sezione 1458 sarà nulla.
Sezione 1496. E 'solo una sentenza della Corte che rende nullo il matrimonio che è fatto contro la Sezione 1449, Sezione 1450 e la Sezione 1458.
I coniugi, genitori o discendenti del coniuge possono richiedere una sentenza della Corte che renda nullo il matrimonio. Se non vi è nessuna di dette persone, ogni persona interessata può chiedere al pubblico ministero di rivolgersi alla Corte per tale giudizio.
Sezione 1497. Ogni interessato può addurre o richiedere una sentenza della Corte ottenendo come effetto che il matrimonio fatta contro la sezione 1452 è nullo.
Sezione 1497/1. Nel caso in cui vi è una sentenza definitiva della Corte che rende nullo il matrimonio, la Corte ne informa il cancelliere dei matrimoni in modo da avere l’iscrizione nel registro dei matrimoni.

Sezione 1498. La nullità del matrimonio non creerà rapporti di proprietà tra marito e moglie.
In caso di matrimonio che è stata giudicato nullo, la proprietà posseduta o acquisita da una delle parti prima o dopo il matrimonio, come pure i frutti rimangono di proprietà di quest'ultimo. Per quanto riguarda la proprietà guadagnato congiuntamente, esse si dividono in parti uguali a meno che la Corte ritenga appropriata e ordini altrimenti prendendo in considerazione gli obblighi della famiglia e gli utili di entrambe le parti, così come la loro posizione nella vita, e tutte le altre circostanze.
Sezione 1499. Il matrimonio dichiarato nullo perché conto la Sezione 1449, Sezione 1450 o  Sezione 1458 non pregiudica i diritti acquisiti attraverso tale matrimonio prima di pronunciare il giudizio finale che attua la nullità del matrimonio da parte di chi ha sposato in buona fede.
Il matrimonio giudicato nullo per essere contro la Sezione 1452 non pregiudica i diritti acquisiti attraverso tale matrimonio prima che la causa che rende nullo il matrimonio è conosciuta per l'uomo o la donna. Ma il suddetto matrimonio non deve fare diventare un coniuge l'erede legale dell'altro e avere il diritto di successione per l'altro coniuge.
In caso di matrimonio giudicato nullo per essere contro la Sezione 1449, Sezione 1450, Sezione 1458 o Sezione 1452, se una parte ha agito solo in buona fede, tale parte può chiedere il risarcimento. Tuttavia, se tale matrimonio rende un coniuge in buona fede indigente e cio’ è derivato da un reddito insufficiente derivante da sue proprietà o lavoro che ha usato per mantenersi prima che venga pronunciata la sentenza definitiva per effettuare la nullità del matrimonio, o prima che la nullità del proprio matrimonio diventi nota, a seconda dei casi, la parte può rivendicare indennità per vivere, e le disposizioni della Sezione 1526 primo comma e della Sezione 1528 si applicano alla richiesta per vivere in questo caso, mutatis mutandis.
La prescrizione per chiedere il risarcimento o le indennità per vivere ai sensi del paragrafo tre è di due anni a partire dalla data in cui viene pronunciato il giudizio finale di nullità del matrimonio nel caso di matrimonio fatto contro la Sezione 1449, Sezione 1450 o Sezione 1448, o dal giorno quando in cui la nullità della sua unione diventa nota nel caso del matrimonio fatto contro Sezione 1452.
 Sezione 1499/1. Nel caso del matrimonio giudicato nullo, l'accordo tra i coniugi riguardo a quale parte deve esercitare il potere di genitore su ogni bambino, una delle parti o entrambe devono essere responsabili per l'importo del contributo del mantenimento del fanciullo deve essere fatta per iscritto. Se l'accordo non può essere raggiunto, la Corte adotta le decisioni in merito. Nel prendere tale decisione, se ci sono motivi per privare il coniuge del potere di genitore ai sensi della sezione 1582, la Corte può dare un ordine privando il coniuge del medesimo e di nominare una terza persona come tutore prendendo in considerazione la felicità e l'interesse del bambino, e le disposizioni della sezione 1521 si applicano, mutatis mutandis.
Sezione 1500. Il matrimonio è giudicato nullo non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede prima di far entrare la nullità del matrimonio nel registro dei matrimonio ai sensi della Sezione 1497/1.

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