Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere. Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo (Fabio, da una Preghiera tribale del nord Thailandia).

lunedì 18 aprile 2016

Rapporti di marito e moglie nel Codice civile e commerciale di Thailandia

Codice  civile e commerciale di Thailandia:

TITOLO I MATRIMONIO, CAPO III RAPPORTI DI MARITO E MOGLIE

Sezione 1461. Marito e moglie devono convivere come marito e moglie.
Marito e moglie devono mantenersi e sostenersi a vicenda in base alle loro capacità e alle loro condizioni di vita.
Sezione 1462. Quando la salute fisica o mentale o la felicità di uno dei coniugi è fortemente in pericolo dalla continuazione della convivenza, il coniuge così in pericolo può chiedere al Tribunale l'autorizzazione a vivere separato, mentre il pericolo persiste; e in tal caso, la Corte può decidere quale quantità di alimenti deve essere fornita da uno dei coniugi all'altro, quanto può essere adeguato a seconda delle circostanze.
Sezione 1463. Se uno dei coniugi è considerato incompetente o quasi incompetente, l'altro diventa tutore o curatore per effetto di legge. Ma su richiesta di una persona interessata o del Pubblico Ministero, il Tribunale può, per motivi sostanziali, nominare un'altra persona come tutore o curatore.
Sezione 1464. Se uno del coniuge diventa folle, a prescindere dal fatto che lui o lei è stato giudicato incompetente o no, e l'altro non riesce a dare una corretta assistenza al coniuge folle ai sensi della Sezione 1461 secondo comma, o non fa o non riesce a fare qualsiasi cosa per far emerge il coniuge insano dalla posizione e probabilmente mettendo in pericolo il corpo o la mente di quest'ultimo, o causando perdite indebite alle proprietà di quest'ultimo, le persone come specificato nella Sezione 28 o il custode possono entrare in un'azione contro l'altro rivendicando per il coniuge folle che sia applicato ogni ordine del Tribunale per proteggere il coniuge folle.
Se, si è nel caso di entrare in azione per l’assistenza ai sensi del paragrafo uno, e nessun ordine è ancora stato dato per far si che il coniuge folle diventi 'incapace, una domanda deve essere fatta  alla Corte che causerà  un ordine di dichiarare il coniuge folle persona incapace e di nominare il ricorrente stesso o se stessa come custode. Se è stato dato tale ordine eleggendo una persona inabile a prendersi cura  del coniuge folle, una domanda di rimozione del vecchio tutore e la nomina di uno nuovo può essere fatta.
Nell'applicare ogni ordine del Tribunale per proteggere il coniuge folle senza pretendere manutenzione, la ricorrente non può chiedere alla Corte di ordinare che il coniuge folle sia persona incapace o per modificare il tutore. Se le misure di protezione come richieste, a parere della Corte, richiedono un appuntamento o un cambiamento del tutore, la Corte in primo luogo darà un ordine effettuando lo svolgimento delle attività simili, come previsto al punto due, e poi darà una protezione come si ritiene adatto.
Sezione 1464/1 Durante il processo ai sensi della sezione 1464, la Corte può, su richiesta, stabilire le eventuali misure temporanee relative al mantenimento o alla protezione del coniuge folle in quanto si ritiene adatto. Se si tratta di un caso di emergenza, si applicano le disposizioni relative alla richiesta, in caso di emergenza ai sensi del codice di procedura civile.

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