Codice civile e commerciale di Thailandia:
TITOLO I
MATRIMONIO, CAPO III RAPPORTI DI MARITO E MOGLIE
Sezione 1461.
Marito e moglie devono convivere come marito e moglie.
Marito e moglie
devono mantenersi e sostenersi a vicenda in base alle loro capacità e alle loro
condizioni di vita.
Sezione 1462.
Quando la salute fisica o mentale o la felicità di uno dei coniugi è fortemente
in pericolo dalla continuazione della convivenza, il coniuge così in pericolo
può chiedere al Tribunale l'autorizzazione a vivere separato, mentre il
pericolo persiste; e in tal caso, la Corte può decidere quale quantità di alimenti
deve essere fornita da uno dei coniugi all'altro, quanto può essere adeguato a
seconda delle circostanze.
Sezione 1463. Se
uno dei coniugi è considerato incompetente o quasi incompetente, l'altro
diventa tutore o curatore per effetto di legge. Ma su richiesta di una persona
interessata o del Pubblico Ministero, il Tribunale può, per motivi sostanziali,
nominare un'altra persona come tutore o curatore.
Sezione 1464. Se
uno del coniuge diventa folle, a prescindere dal fatto che lui o lei è stato
giudicato incompetente o no, e l'altro non riesce a dare una corretta
assistenza al coniuge folle ai sensi della Sezione 1461 secondo comma, o non fa
o non riesce a fare qualsiasi cosa per far emerge il coniuge insano dalla
posizione e probabilmente mettendo in pericolo il corpo o la mente di
quest'ultimo, o causando perdite indebite alle proprietà di quest'ultimo, le
persone come specificato nella Sezione 28 o il custode possono entrare in un'azione
contro l'altro rivendicando per il coniuge folle che sia applicato ogni ordine
del Tribunale per proteggere il coniuge folle.
Se, si è nel caso
di entrare in azione per l’assistenza ai sensi del paragrafo uno, e nessun
ordine è ancora stato dato per far si che il coniuge folle diventi 'incapace, una
domanda deve essere fatta alla Corte che
causerà un ordine di dichiarare il coniuge
folle persona incapace e di nominare il ricorrente stesso o se stessa come
custode. Se è stato dato tale ordine eleggendo una persona inabile a prendersi
cura del coniuge folle, una domanda di
rimozione del vecchio tutore e la nomina di uno nuovo può essere fatta.
Nell'applicare ogni
ordine del Tribunale per proteggere il coniuge folle senza pretendere
manutenzione, la ricorrente non può chiedere alla Corte di ordinare che il
coniuge folle sia persona incapace o per modificare il tutore. Se le misure di
protezione come richieste, a parere della Corte, richiedono un appuntamento o un
cambiamento del tutore, la Corte in primo luogo darà un ordine effettuando lo
svolgimento delle attività simili, come previsto al punto due, e poi darà una
protezione come si ritiene adatto.
Sezione 1464/1
Durante il processo ai sensi della sezione 1464, la Corte può, su richiesta,
stabilire le eventuali misure temporanee relative al mantenimento o alla
protezione del coniuge folle in quanto si ritiene adatto. Se si tratta di un
caso di emergenza, si applicano le disposizioni relative alla richiesta, in
caso di emergenza ai sensi del codice di procedura civile.
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