Codice
civile e commerciale di Thailandia:
TITOLO
I MATRIMONIO. CAPO IV PROPRIETÀ DI MARITO E MOGLIE.
Sezione
1465. Quando il marito e la moglie non hanno, precedente al loro matrimonio, concluso
un accordo speciale per quanto riguarda le loro proprietà, i rapporti tra di
loro per quanto riguarda le loro proprietà sono disciplinati dalle disposizioni
del presente capo.
Qualsiasi
clausola anti-nuziale (chiamata anche prematrimoniale) in accordo contrario
all'ordine pubblico o al buon costume, o prevedono che i rapporti tra di loro
per quanto riguarda tali proprietà devono essere governate dal diritto estero
sono nulle.
Sezione
1466. L'accordo ante-nuziale è nullo se non è inserito nel registro dei
matrimoni al momento della registrazione del matrimonio; o, se non effettuata
per iscritto e firmato da entrambi i coniugi e da almeno due testimoni ed è
entrato nel matrimonio registro al momento della registrazione del matrimonio
affermando che l'ante-nuziale è ad esso allegato.
Sezione
1467. Dopo il matrimonio l'accordo ante-nuziale non può essere modificato se
non con l'autorizzazione del Tribunale.
Quando
c'è ordine finale della Corte di effettuare l'alterazione della cancellazione
del contratto ante-nuziale, la Corte notifica al persona che registra i matrimoni
la questione in modo che questa possa inserirla nel registro dei matrimoni.
Sezione
1468. clausole dell'accordo ante-prematrimoniale non avranno alcun effetto per
quanto riguarda i diritti di terzi in buona fede, indipendentemente dal fatto
che esse siano modificate o cancellate per ordine del Tribunale.
Sezione
1469. Qualsiasi accordo concluso tra marito e moglie durante il matrimonio può
essere evitato da uno di essi, in qualsiasi momento durante il matrimonio o
entro un anno dalla data di scioglimento del matrimonio; a condizione che i
diritti di terzi in buona fede non siano interessati in alcun modo.
Sezione
1470. Proprietà del marito e della moglie, se non nella misura in cui sono
messe da parte come Sin Suan Tua, sono Sin Somros.
Sezione
1471. Sin Suan Tua è composto da:
(1)
beni appartenenti ad uno dei coniugi prima del matrimonio
(2)
immobili ad uso personale, vestiti o ornamenti adatti a stabilire una posizione
nella vita, o gli strumenti necessari per portare avanti la professione di uno
dei coniugi
(3)
beni acquisiti da uno dei coniugi durante il matrimonio attraverso un
testamento o regalo
(4)
Khongman.
Sezione
1472. Per quanto riguarda Sin Suan Tua, se è stato scambiato con altri beni,
altra proprietà è stata comprata o il denaro è stato acquisito da vendita, come
di altri beni o denaro acquisito sarà Sin Suan Tua.
Dove
il Sin Suan Tua è stata totalmente o
parzialmente distrutto, ma sostituito da altra proprietà o denaro, questi come altri
beni sono Sin Suan Tua.
Sezione
1473. Ciascun coniuge è responsabile del suo Sin Suan Tua.
Sezione
1474. Sin Somros è costituito da:
(1)
beni acquisiti durante il matrimonio;
(2)
beni acquisiti da uno dei coniugi durante il matrimonio attraverso una volontà
di dono fatto per iscritto se viene dichiarato da tale volontà o documento di
donazione da Sin Somros;
(3)
frutti del Sin Suan Tua.
In
caso di dubbio se una proprietà in Sin Somros o meno si presume essere Sin
Somros.
Sezione
1475. Qualora il Sin Somros è di proprietà del tipo menzionato nella sezione
456 del presente Codice o ha titolo documentario, sia marito o la moglie può
chiedere per avere il suo nome inserito nei documenti come co-proprietari.
Sezione
1476. Nella gestione del Sin Somros nei seguenti casi, marito e moglie devono
essere condirettori, o un coniuge deve ottenere il consenso dell'altro:
(1)
Vendere, scambiare, la vendita con diritto di riscatto, lasciando fuori
proprietà su auto-acquisto, ipotecando, rilasciando mutuo per mutuante o il
trasferimento del diritto di ipoteca su beni immobili o su ipotecabili beni
mobili.
(2)
Creare o distinguere la totalità o una parte della servitù, propria d
soggiorno, diritto di superficie, usufrutto o carica su beni immobili.
(3)
locazione di beni immobili per più di tre anni.
(4)
prestito di denaro
(5)
Fare un dono a meno che non si tratta di un regalo per scopi benefici, sociali
o morali ed è consono alla condizione familiare.
(6)
Fare un compromesso.
(7)
sottoporre una controversia ad arbitrato.
(8)
Mettere la proprietà come garanzia o di sicurezza con un funzionario competente
o della Corte.
La
gestione delle Somros Sin in ogni caso diverso da quelli previsti al paragrafo
uno può essere fatto solo da un coniuge senza dover ottenere il consenso
dell'altro.
Sezione
1476/1. Il marito e moglie possono gestire il Sin Somros, in modo diverso, in
tutto o in parte, dalle disposizioni della sezione 1476, a condizione che sia
stato fatto l'accordo ante-nuziale ai sensi della sezioni 1465 e 1466. In tal
caso, la gestione del Sin Somros è effettuato in conformità con l'accordo
ante-nuziale.
Nel
caso in cui le specifiche della gestione del Sin Somros nell’accordo ante-nuziale
sono solo una parte differenti delle disposizioni della sezione 1476, la
gestione del Sin Somros diverse da quelle specificate nel contratto ante-nuziale
deve essere effettuata in conformità con la Sezione 1476.
Sezione
1477. In entrambi i casi il coniuge ha diritto a litigare, difendere, prendere
procedimenti legali relativi a manutenzione del Sin Somros o a beneficio del Sin
Somros. Debiti contratti dal detto
contenzioso, difesa e procedimenti legali sono considerati come un obbligo
di essere eseguita congiuntamente dai coniugi.
Sezione
1478. Dove un coniuge deve dare il consenso o apporre una firma insieme agli
altri nella gestione della proprietà, ma irragionevolmente rifiuta di dare tale
consenso o di apporre la firma, o non è in grado di dare tale consenso, l’altro
può chiedere alla Corte di statuire il permesso necessario.
Sezione
1479. Qualora un atto da uno dei coniugi richiede il consenso dell'altro
coniuge, e se tale atto è richiesto dalla legge per essere presentate per
iscritto o registrato dal funzionario competente, tale consenso deve essere
data per iscritto.
Sezione
1480. Nella gestione del Sin Somros che deve essere assunta congiuntamente o
deve ottenere il consenso del coniuge ai sensi della sezione 1476, se uno dei
coniugi ha stipulato un atto giuridico da solo o senza il consenso dell'altro,
quest'ultimo può appellarsi a un tribunale per la revoca di tale atto
giuridico, a meno che non sia stato ratificato dall'altro coniuge, o la terza
persona era al momento di entrare in tale atto giuridico, in buona fede e fare
il contro-pagamento.
Il
contenzioso per la revoca dell'atto giuridico da parte della Corte ai sensi del
paragrafo uno non deve essere fatta più tardi di un anno dal giorno in cui tale
causa come che è il terreno per la revoca è noto, o al più tardi dieci anni da
quando l'atto giuridico è stato fatto.
Sezione
1481. Nessun coniuge ha diritto di disporre del Sin Somros in favore di altre persone in misura
superiore alla propria parte di ciò.
Sezione
1482. Nel caso in cui uno dei coniugi è l'unico responsabile del Sin Somros,
l'altro coniuge ha tuttavia diritto di gestire gli affari della casa o
provvedere il necessario alla famiglia, e le spese di conseguenza legano il Sin
Somros e Sin Suan Tua di entrambe le parti.
Se
tale gestione degli affari domestici o il provvedere il necessario alla famiglia
dai coniugi comporta una perdita indebita, l'altro coniuge può chiedere alla
Corte di vietare o limitare il potere di lui o di lei.
Sezione
1483. Nel caso in cui uno dei coniugi è l'unico responsabile del Sin Somros, se
il gestore sta per commettere o commette qualsiasi atto nella gestione del Sin
Somros che sembrerebbe provocare una perdita indebita, l'altro coniuge può
richiedere alla Corte un ordine che vieta commissione di tale atto.
Sezione
1484. Se uno dei coniugi, che è il responsabile del peccato Somros:
(1)
provoca eccessiva perdita di esso;
(2)
non riesce a sostenere l'altro coniuge;
(3)
diventa insolvente o incorre in debiti per un importo superiore alla metà dei
Somros Sin;
(4)
ostacola la gestione di Sin Somros dell'altro coniuge senza ragionevole motivo;
(5)
si trova ad avere circostanze rovinano il Somros Sin;
l'altro
coniuge può chiedere alla Corte di un ordine che lo autorizza ad essere l'unico
responsabile o a dividere il Sin Somros.
Nel
caso in cui vi è una domanda presentata ai sensi del paragrafo uno, la Corte
può stabilire misure cautelari temporanee nella gestione del Sim Somros. Se
questo è un caso di emergenza, si applicano le disposizioni relative alla
richiesta, in caso di emergenza ai sensi del codice di procedura civile.
Sezione
1484/1. Nel caso in cui è stato un ordine del Tribunale che vieta o limita la
potenza di uno dei coniugi per la gestione del Sin Somros, se la causa che era
il terreno per l'ordine del tribunale o le circostanze hanno poi cambiato, uno
dei coniugi può chiedere la revoca della sentenza della Corte o il cambiamento
dell'ordine che vietata o limita il potere di gestire il Sin Somros. La Corte
ha in questo senso può dare qualsiasi ordine, considerato idoneo.
Sezione
1485. Il marito o la moglie può richiedere alla Corte che lo autorizzi ad
essere il responsabile di una particolare Sin Somros o partecipare alla
gestione, se tale gestione o partecipazione porterà qualche di più beneficio.
Sezione
1486. Quando la Corte ha pronunciato una sentenza definitiva o dato un ordine
ai sensi della Sezione 1482 secondo comma, Sezione 1483, Sezione 1484, Sezione
1484/1 o sezione 1485 a favore del richiedente, o sezione 1491, capitolo 1492/2
o Sezione 1598/17, o il marito e la moglie sono stati sollevati di diventare
bancarotta, la Corte informa il cancelliere del matrimonio della questione in
modo che questi possa registrare nel registro dei matrimoni.
Sezione
1487. Nessun coniuge può attaccare e cogliere qualsiasi proprietà dell’altro
durante il matrimonio, tranne il sequestro o l'attacco fatte nel caso di
esercitare il proprio dovere o per il mantenimento di diritti tra marito e
moglie come appositamente previsto da questo codice o come specificamente
previsto dal presente Codice consentendo un coniuge di citare in giudizio
l'altro, o di tenere adeguatamente conto per la manutenzione e dei costi sotto
il giudizio della Corte.
Sezione
1488. Dove uno dei coniugi è personalmente responsabile per eseguire un obbligo
sostenuto prima o durante il matrimonio, tale compito viene prima eseguito sul
Sin Suan Tua; se l'obbligo non viene eseguita in pieno, deve essere soddisfatto
dalla sua porzione di Sin Somros.
Sezione
1489. Quando entrambi i coniugi sono debitori comuni, la prestazione deve essere
effettuata fuori dal Sin Somros e sul Sin Suan Tua di entrambi i coniugi.
Sezione
1490. I debiti che entrambi i coniugi sono responsabili in solido, comprendono
i seguenti debiti contratti da uno dei coniugi durante il matrimonio:
(1)
debiti contratti in relazione alla gestione degli affari domestici e che
prevedono il necessario per la famiglia, o di manutenzione, le spese mediche
della famiglia e per la corretta educazione dei figli;
(2)
debiti contratti in relazione al Somros Sin;
(3)
debiti contratti nell'ambito di un'attività industriale o commerciale
esercitata dai coniugi in comune;
(4)
debiti sostenuti da uno dei coniugi solo per il proprio vantaggio, ma
ratificati dall’altro.
Sezione
1491. Se uno dei coniugi è in
bancarotta, il Sin Somros è diviso per effetto di legge a partire dalla data di
aggiudicazione.
Sezione
1492. Dopo che il Sin Somros è stato
suddiviso ai sensi della Sezione 1484 secondo comma, Sezione 1491 o Sezione
1598-1517 secondo comma, la parte in modo diviso diventa Sin Suan Tua di
ciascun coniuge. Qualsiasi proprietà ottenuto dopo la divisione per uno dei
coniugi deve essere Sin Suan Tua di quel coniuge e non può essere considerato
come Sin Somros. E la proprietà acquisite successivamente dal coniuge
attraverso un testamento o dono fatto per iscritto, ai sensi della Sezione 1474
diventa Sin Suan Tua del marito e moglie altrettanto.
I
frutti del Sin Suan Tua maturati dopo la divisione del Sin Somros devono essere
Sin Suan Tua.
Sezione
1492/1. Nel caso in cui la divisione del peccato Somros è fatto per ordine del
Tribunale, la revoca della divisione è effettuata su richiesta di uno dei coniugi
e la Corte puo’ dare ordine in tal senso. Se uno dei coniugi si oppone a tale
richiesta, la Corte non può dare un ordine per la revoca della divisione dei Sin
Somros a meno che la causa per la divisione del Sin Somros ha cessato di
esistere.
Dopo
la divisione del Sin Somros ai sensi del paragrafo uno essendo stata revocata o
sospesa a causa del marito o la moglie essendo stato sollevato da essere in
bancarotta, la proprietà, che è il Sin Suan Tua alla data dell'ordine della Corte, o
alla data del suo alleviamento di essere in bancarotta deve rimanere lo stesso
di Sin Suan Tua.
Sezione
1493. Nel caso in cui il Sin Somros è stato esaurito, entrambi i coniugi sono
tenuti a versare per le spese di casa in proporzione alla quantità del loro
respection Sin Suan Tua.
Nessun commento:
Posta un commento