TITOLO II SCAMBIO
Sezione 518. Lo scambio è un contratto per
cui entrambe le parti si trasferiscono un diritto di proprietà.
Sezione 519. In tutte le disposizioni di
legge in materia di vendita e di acquisto, lo scambio è incluso in tale
disposizioni perchè implica che entrambe le parti sono venditore e acquirente
per il trasferimento di proprietà.
Sezione 520. Se una delle parti dello
scambio accetta di aggiungere i soldi al bene scambiato di proprietà dell’altro,
il prezzo di vendita deve includere anche tale pagamento in contanti aggiuntivo.
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