Capitolo
IV. Estinzione di contratto di locazione
Sezione
564. Un contratto dilocazione si estingue alla fine del periodo concordato
senza preavviso.
Sezione
565. Un affitto di terra giardino si presume essere fatto per un anno. Un
affitto di terra a risaia si presume essere fatto per l'anno agricolo.
Sezione
566. Se nessun periodo è concordato o presunto, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto di noleggio, alla fine di ogni periodo per il pagamento
del canone di locazione, a condizione che dia preavviso di almeno un periodo di
affitto, ma non più di due mesi di preavviso devono essere dati.
Sezione
567. Se l'intera struttura assunto viene persa, il contratto è estinto.
Sezione
568. Se solo un a parte del bene affittato è persoa senza colpa del locatario,
egli può affermare che l'affitto essere ridotto in parte in base a tale perdita.
Se
in tal caso il l’affittuario non può, con la parte restante, realizzare lo
scopo per il quale è stato fatto il contratto di affitto, il contratto si
risolve.
Sezione
569. Un contratto di locazione di beni immobili, non si estingue con il
trasferimento della proprietà del bene affittato.
Il
cessionario è titolare dei diritti ed è soggetto agli obblighi del cedente
verso il affittuario.
Sezione
570. Se, al termine del periodo concordato, il locatario rimane in possesso
della proprietà e il locatore sapendo ciò non si oppone, il contratto si
intende rinnovatoa tempo indeterminato.
Sezione
571. Se un contratto di locazione di terreni risaia è terminato o estinta dopo
che il conduttore ha piantato il riso, il conduttore ha diritto di rimanere in
possesso fino a quando il raccolto è finito, ma deve pagare l'affitto.
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