TITOLO II PERSONE. CAPITOLO I PERSONE FISICHE. SECONDA PARTE CAPACITÀ
Sezione 19. Una persona al termine di venti anni di età cessa di essere un
minore e diventa sui juris.
Sezione 20. Un minore diventa sui iuris col matrimonio, a condizione che il
matrimonio sia realizzato in conformità con le disposizioni della sezione 1448.
Sezione 21. Per il fare un atto giuridico, un minorenne deve ottenere il
consenso del suo rappresentante legale. Tutti gli atti compiuti da lui, senza
tale consenso sono annullabili salvo diversa disposizione.
Sezione 22. Un minore può fare tutti gli atti con cui acquisisce un diritto
o viene liberato da un dovere.
Sezione 23. Un minore può fare tutti gli atti che sono strettamente
personali.
Sezione 24. Un minore può fare tutti gli atti che sono adatti alla sua
condizione di vita, e in realtà necessari per le sue esigenze ragionevoli.
Sezione 25. Il minore, dopo aver completato quindici anni di età, è in
grado di fare testamento.
