CAPITOLO II PERSONE
GIURIDICHE. PARTE II ASSOCIAZIONI.
Sezione 78. Un'associazione è creata per lo svolgimento di qualsiasi
attività che, secondo la sua natura, deve essere fatta in modo continuo e
collettivo da parte di persone diverse da quella di condividono i profitti o i
redditi da lavoro, deve avere le sue regole e deve essere registrata secondo le
disposizioni della presente Codice
Sezione 79. Le norme devono seguire almeno le seguenti indicazioni:
(1) Il nome dell'associazione.
(2) Il suo oggetto.
(3) indirizzo della sua sede principale e tutti i suoi rami.
(4) Regole di ammissione dei suoi componenti e la conclusione di
appartenenza.
(5) Tariffe e tassazione dei membri.
(6) Norme per il Comitato di associazione, vale a dire il numero degli
amministratori, la nomina degli amministratori, durata in carica degli
amministratori, il pensionamento d'ufficio dei direttori e riunioni del
Comitato.
(7) regole per la gestione dell'associazione, la tenuta della contabilità e
la proprietà dell'associazione.
(8) L'associazione deve avere la parola 'associazione' incorporato con il
suo nome.
