Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere. Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo (Fabio, da una Preghiera tribale del nord Thailandia).

venerdì 22 aprile 2016

Associazioni nel Codice civile e commerciale di Thailandia.

CAPITOLO II PERSONE GIURIDICHE. PARTE II ASSOCIAZIONI.

Sezione 78. Un'associazione è creata per lo svolgimento di qualsiasi attività che, secondo la sua natura, deve essere fatta in modo continuo e collettivo da parte di persone diverse da quella di condividono i profitti o i redditi da lavoro, deve avere le sue regole e deve essere registrata secondo le disposizioni della presente Codice
Sezione 79. Le norme devono seguire almeno le seguenti indicazioni:
(1) Il nome dell'associazione.
(2) Il suo oggetto.
(3) indirizzo della sua sede principale e tutti i suoi rami.
(4) Regole di ammissione dei suoi componenti e la conclusione di appartenenza.
(5) Tariffe e tassazione dei membri.
(6) Norme per il Comitato di associazione, vale a dire il numero degli amministratori, la nomina degli amministratori, durata in carica degli amministratori, il pensionamento d'ufficio dei direttori e riunioni del Comitato.
(7) regole per la gestione dell'associazione, la tenuta della contabilità e la proprietà dell'associazione.
(8) L'associazione deve avere la parola 'associazione' incorporato con il suo nome.

Sezione 81. La domanda di registrazione di una associazione deve essere presentata congiuntamente per iscritto da almeno tre membri aspiranti dell'associazione presso il cancelliere della zona in cui è situata la sede principale dell'associazione, insieme con i regolamenti dell'associazione , elenco di nomi, indirizzi e occupazioni di almeno dieci aspiranti che vogliono essere membri dell'associazione, questi documenti sono da allegare alla domanda.
Sezione 82. Quando la domanda di registrazione insieme con gli allegati vengono ricevuti dal cancelliere e l'applicazione è corretta ai sensi della Sezione 81 e le norme siano corrette ai sensi della Sezione 79, l'oggetto della associazione non è contrario alla legge o alla morale o non in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale e tutti i particolari contenuti nella domanda o nei regolamenti conformano l’oggetto dell'associazione, o gli aspiranti direttori dell'associazione hanno lo status per condurre o per attuare l'oggetto dell'associazione, il cancelliere deve fare la registrazione e rilasciare un certificato di iscrizione all'associazione. La registrazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Se si è constatato che l'applicazione o le regole non sono conformi con la Sezione 81 o Sezione 79, le indicazioni contenute nella domanda o nei regolamenti non sono conformi con l'oggetto dell'associazione, o gli aspiranti direttori dell'associazione non hanno lo status o lo hanno non adeguata per attuare l'oggetto dell'associazione, il cancelliere istruire il richiedente su come effettuare la correzione o la modifica, ed è, dopo la correzione o l'alterazione sono state fatte, che puo’ fare la registrazione e rilasciare un certificato di iscrizione all'associazione.
Se la considerazione di chi registra è  che la registrazione non può essere effettuata perché l'oggetto dell'associazione è contrario alla legge o al bene morale o che possa mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, se il richiedente non riesce a fare la correzione o modificare in entro trenta giorni dalla data di cui l'istruzione del cancelliere è venuto a sua conoscenza, il cancelliere darà l’ordine di rifiutare la registrazione e di informare senza indugio il richiedente dei motivi del rifiuto.
Il richiedente ha il diritto di ricorrere per iscritto contro il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione al Ministro degli Interni, attraverso il cancelliere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di rifiuto.
Il ministro degli Interni decide il ricorso e informa il ricorrente della decisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso scritto dal cancelliere. La decisione del ministro degli Interni è definitiva.
Sezione 83. L'associazione così registrata è una persona giuridica.
Sezione 84. Nessuna alterazione di e integrazioni alle norme di un'associazione possono essere effettuate, se non con risoluzione dell'assemblea generale. Tali modifiche e aggiunte devono essere depositate per la registrazione presso l'Ufficio del registro in cui è situata la sede principale dell'associazione è entro quattordici giorni dalla data della deliberazione, e si applicano le disposizioni della sezione 82, mutatis mutandis. Esse entreranno in vigore dopo la loro registrazione da parte del cancelliere.
Sezione 85. La nomina di nuovi amministratori dell'associazione o la loro modifica devono essere fatte in conformità con le norme dell'associazione e devono essere registrate da parte del cancelliere presso l'Ufficio del registro in cui è la sede principale dell'associazione è situata, entro trenta giorni dalla la data di tale nomina o l'alterazione del direttivo dell'associazione.
Se il cancelliere ritiene che qualsiasi degli amministratori ai sensi del paragrafo uno non ha lo status o la condotta adeguata per attuare l'oggetto dell'associazione, il cancelliere può rifiutare la registrazione di tale direttore dell'associazione. In caso di rifiuto, il cancelliere comunica all'associazione la ragione di tale rifiuto entro sessanta giorni dalla data di applicazione, e si applicano le disposizioni della sezione 82 comma paragrafo quattro e cinque, mutatis mutandis.
Finché non fatta la registrazione di nuovi amministratori dell'associazione, i vecchi dirigenti dell'associazione esercitano ulteriormente le funzioni dei direttori dell'associazione fino alla registrazione del nuovo direttivo dell'associazione, salvo diversa disposizione del regolamenti dell'associazione.
Sezione 86. Il compito dei direttori dell'associazione è quello di portare avanti le attività dell'associazione ai sensi della legge e dei regolamenti dell'associazione, e sotto la supervisione dell’assemblea generale.
Sezione 87. Un'associazione è rappresentato nelle sue relazioni con terze persone dalla sua commissione.
Sezione 88. Tutte le attività svolte dal Comitato dell'associazione sono valide anche se sembra in seguito che non vi è un qualche errore per quanto riguarda la nomina o la qualifica dei direttori dell'associazione.
Sezione 89. Un membro di un'associazione ha diritto durante l'orario di lavoro dell'associazione di ispezionare l'azienda e le proprietà dell'associazione.
Sezione 90. Un membro dell'associazione deve pagare sottoscrizione totale nel giorno in cui egli richiede di diventare membro membro o all'inizio del periodo per il pagamento della sottoscrizione, salvo diverse modalità previste dal regolamento.
Sezione 91. Un membro dell'associazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'associazione, salvo diversamente disposto dalla normativa.
Sezione 92. Ogni membro di una associazione è responsabile nei confronti dei debiti dell'associazione per non più della quota di sottoscrizione dovuta da lui.
Sezione 93. L'assemblea generale è convocata dagli amministratori dell'associazione, almeno una volta all'anno.
Sezione 94. Il Comitato dell’associazione può convocare riunioni straordinarie come ritiene opportuno.
Una richiesta per convocare una riunione straordinaria può essere fatta in forma scritta da parte dei membri di non meno di un quinto di tutto il membri dell'associazione, o di almeno un centinaio, o non inferiore al numero stabilito nei regolamenti il Comitato dell'associazione. La richiesta deve specificare l'oggetto per il quale è richiesta l'incontro di essere convocato.
Quando il comitato dell'associazione ha ricevuto la richiesta per la convocazione di una riunione straordinaria a norma del paragrafo due, deve convocare questa riunione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.
Se la riunione non è convocata entro il periodo di tempo di cui al paragrafo tre, i membri che hanno fatto la richiesta di convocazione di tale riunione straordinaria o altri membri in numero non inferiore al numero di cui al comma quattro a possono convocare la riunione per conto proprio.

Sezione 95. Nel convocare un'assemblea generale, un avviso per la riunione deve essere inviato entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i membri il cui nome appare nel registro dell'associazione, o può essere pubblicata almeno due volte in uno dei principali giornali locali, in data non inferiore a sette giorni prima della data della riunione.
L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione così come la sua agenda e i dettagli e i documenti strettamente pertinenti devono inoltre essere inviati. Per quanto riguarda la convocazione della riunione straordinaria attraverso una pubblicazione, i suddetti dettagli e documenti devono essere forniti e pronti per la distribuzione ai membri che ne facciano richiesta, nel luogo fissato dalla persona che convoca tale riunione.
Sezione 96. In una riunione generale dell'associazione, un numero di membri presenti alla riunione deve essere di almeno la metà del numero totale dei membri che costituisce il quorum, a meno che disposizioni in materia di quorum della riunione si trovino nei regolamenti dell'associazione dove sono altrimenti forniti.
Qualora il quorum così fornito non è presente, la riunione generale, se convocato su richiesta dei membri, si scioglie. Ma se la riunione generale non era stato convocata su richiesta dei membri, un'altra assemblea generale deve essere convocata dal Comitato entro quattordici giorni dalla data della precedente convocazione e in tale assemblea non sarà necessario alcun quorum.
Sezione 97. Le decisioni della riunione sarà a maggioranza dei voti, salvo il caso in cui una particolare maggioranza di voti è appositamente prevista nei regolamenti dell'associazione.
Ogni membro dispone di un voto. Nel caso di parità di voti, il presidente della riunione deve avere un voto supplementare come voto decisivo.
Sezione 98. Ogni membro può votare per delega, salvo quando diversamente disposto nei regolamenti dell'associazione.
Sezione 99. Qualsiasi amministratore o qualsiasi membro di una associazione che ha in una risoluzione un interesse in conflitto con l'interesse dell'associazione non può votare in tale risoluzione.
Sezione 100. Quando un’assemblea generale è stata convocata e una risoluzione approvata in contrasto con le regole dell'associazione o le disposizioni del presente titolo, un membro o il pubblico ministero può chiedere al Tribunale per l'annullamento della delibera di tale riunione, a condizione che la richiesta sia entro un mese dalla data della delibera.
Sezione 101. Un'associazione è sciogliere:
(1) Nei casi previsti nei proprio regolamento, o
(2) Se formata per un periodo di tempo definito, alla scadenza di tale periodo, o
(3) Se formato per qualsiasi impresa, per la cessazione di tale impresa, o
(4) Con la risoluzione di sciogliere approvata in una riunione generale, o
(5) Perché l'associazione dichiara bancarotta, o
(6) per avere il suo nome cancellato dal registro da parte del cancelliere ai sensi della sezione 102, o
(7) Con ordinanza del Tribunale ai sensi della sezione 104.
Sezione 102. Il cancelliere ha il potere di dare un ordine per togliere il nome di un'associazione dal registro nei seguenti casi:
(1) Se viene accertato dopo la registrazione che l'oggetto dell'associazione è contrario alla legge o alla pubblica morale o rischia di mettere in pericolo la quiete pubblica o la sicurezza nazionale e l'ordine di modifica di tale scopo è stato proposto dal cancelliere, ma l'associazione non riesce a conformarvisi entro un termine fissato dal cancelliere.
(2) Se appare che qualsiasi attività svolta dall'associazione è contraria alla legge o alla pubblica morale o rischia di mettere in pericolo la quiete pubblica o la sicurezza nazionale.
(3) L'associazione ha smesso di fare affari per più di due anni consecutivi.
(4) Sembra che l'associazione consente o lasciare che altre persone che non sono membri dell'associazione a  eseguire attività dell'associazione.
(5) Il numero dei membri dell'associazione è stato meno di dieci per più di due anni consecutivi.
Sezione 103. Dopo che il nome di qualunque associazione è stato eliminato dal registro per ordine del cancelliere ai sensi della sezione 102, il cancelliere trasmette l’ordine insieme con la sua ragione all'associazione senza indugio, e pubblica tale scioglimento nella Gazzetta Ufficiale .
Qualsiasi amministratore o membro dell'associazione in numero non inferiore a tre hanno il diritto di presentare ricorso contro l'ordine del cancelliere, determinato ai sensi del paragrafo uno, al Ministro degli Interni. Il ricorso deve essere in forma scritta e inviato al cancelliere entro trenta giorni dalla data si è stati informati dell'ordine, e si applicano le disposizioni della sezione 82 comma quinto, mutatis mutandis.
Sezione 104. Quando si verifica un caso ai sensi della sezione 102, una persona interessata può chiedere al cancelliere di cancellare il nome dell'associazione e dal registro. Se il cancelliere non si conforma alla richiesta e non informa la persona che ha presentato la richiesta delle ragioni entro un periodo ragionevole di tempo, o il motivo addotto dal cancelliere non soddisfa la persona che ha fatto la richiesta, egli può  rivolgersi alla Corte per lo scioglimento dell'associazione.

Sezione 105. Quando un dell'associazione è quello di essere sciolto ai sensi della sezione 101 (1) (2) (3) o (4), il Comitato dell'associazione che ricopre la carica al momento dello scioglimento dell'associazione informa il cancelliere della dissoluzione entro quattordici giorni dalla data di tale scioglimento.
Nel caso in cui l'associazione è dichiarata fallita con sentenza definitiva o ordinanza del Tribunale ai sensi della Sezione 101 (5), o viene sciolta da un ordine definitivo ai sensi della sezione 104, la Corte comunica al cancelliere detta sentenza o dell'ordinanza.
Il cancelliere pubblica tale scioglimento nella Gazzetta ufficiale.
Sezione 106. In caso di scioglimento di una associazione, la liquidazione dell'associazione deve essere fatta, e le disposizioni del Libro III, Titolo 22 sulla liquidazione delle unioni registrate, in accomandita semplice e società a responsabilità limitata si applicano alla liquidazione dell'associazione, mutatis mutandis.
Sezione 107. Dopo la liquidazione, il patrimonio residuo, se del caso, non puo’ essere distribuito tra i membri dell'associazione. Esso deve essere trasferito a altra associazione o fondazione, o qualsiasi persona giuridica il cui oggetto è a scopo di beneficenza, essa potrà essere designata nei regolamenti, o dalla risoluzione dell'associazione in generale. Se non cessionario dei suddetti beni è stato designato, dalla normativa o dalla risoluzione dell’associazione in generale, o se designato, ma non è in grado di conformarvisi, le restanti attività appartengono allo Stato.
Sezione 108. Ogni persona può, su richiesta al cancelliere, esaminare i documenti relativi ad una associazione tenuto dal cancelliere o fare richiesta di copie autenticate e tali documenti dovranno essergli consegnati dal cancelliere dopo il pagamento di una tassa, come può essere prescritto dai regolamenti ministeriali.
Sezione 109. Il ministro degli Interni deve prendere in carico e controllare l’esecuzione delle disposizioni della presente parte e ha il potere di nominare il cancelliere o di emanare disposizioni ministeriali sulla:
(1) domanda di registrazione e la realizzazione della registrazione.
(2) Tasse per la sede, l'ispezione dei documenti e la copia di documenti, nonché la tassa per tutte le attività riguardanti la fondazione da eseguire a cura del cancelliere, compresa l'esenzione di dette tasse.
(3) La gestione delle attività dell'associazione e il suo registro.
(4) ogni altra questione per lo svolgimento delle disposizioni del presente titolo.
Tali regolamenti ministeriali entreranno in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Nessun commento:

Posta un commento

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...