CAPITOLO 11. Doveri e responsabilità del venditore.
PARTE I Consegna
Sezione 461. Il venditore è tenuto a consegnare al
compratore il bene venduto.
Sezione 462. La consegna può essere effettuata
facendo tutto ciò che ha l'effetto di mettere il bene a disposizione del
compratore.
Sezione 463. Se il contratto prevede che il bene
venduto deve essere inviata da un luogo ad un altro, la consegna avviene nel
momento in cui la proprietà viene consegnato al vettore.
Sezione 464. I costi di trasporto dei beni ceduti
in un luogo diverso dal luogo di esecuzione sono a carico dell'acquirente.
Sezione 465. In una vendita di beni mobili:
(1) Se il venditore consegna beni in meno di
quelli contrattati l'acquirente può rifiutare; ma se l'acquirente accetta, deve
pagare il prezzo proporzionale.
(2) Qualora il venditore consegni beni in più rispetto al contratto l'acquirente può
accettare i beni in base al contratto e respingere il resto, o può respingere
il tutto. Se l'acquirente accetta tutti i beni così consegnati, deve pagare il
prezzo proporzionale.
(3) Qualora il venditore consegni i beni in contratto
mescolati con beni di una diversa descrizione non inclusi nel contratto,
l'acquirente può accettare i beni in base al contratto e respingere il resto, o
può respingere il tutto.