CAPITOLO 11. Doveri e responsabilità del venditore.
PARTE I Consegna
Sezione 461. Il venditore è tenuto a consegnare al
compratore il bene venduto.
Sezione 462. La consegna può essere effettuata
facendo tutto ciò che ha l'effetto di mettere il bene a disposizione del
compratore.
Sezione 463. Se il contratto prevede che il bene
venduto deve essere inviata da un luogo ad un altro, la consegna avviene nel
momento in cui la proprietà viene consegnato al vettore.
Sezione 464. I costi di trasporto dei beni ceduti
in un luogo diverso dal luogo di esecuzione sono a carico dell'acquirente.
Sezione 465. In una vendita di beni mobili:
(1) Se il venditore consegna beni in meno di
quelli contrattati l'acquirente può rifiutare; ma se l'acquirente accetta, deve
pagare il prezzo proporzionale.
(2) Qualora il venditore consegni beni in più rispetto al contratto l'acquirente può
accettare i beni in base al contratto e respingere il resto, o può respingere
il tutto. Se l'acquirente accetta tutti i beni così consegnati, deve pagare il
prezzo proporzionale.
(3) Qualora il venditore consegni i beni in contratto
mescolati con beni di una diversa descrizione non inclusi nel contratto,
l'acquirente può accettare i beni in base al contratto e respingere il resto, o
può respingere il tutto.
Sezione 466. In una vendita di beni immobili in
cui è specificata la superficie totale e il venditore consegna la proprietà con
superficie inferiore o superiore al contratto, l'acquirente ha la possibilità di
rifiutare o accettare e pagare il prezzo proporzionale.
Se la carenza o l'eccesso non supera il cinque per
cento dell’area totale nel modo specificato l'acquirente è tenuto ad accettare
e pagare il prezzo proporzionale, e l'acquirente può recedere dal contratto se
la carenza o l'eccesso è tale che se avesse saputo di essa non avrebbe
stipulato il contratto.
Sezione 467. Nessuna azione di responsabilità a
causa di carenza o eccesso può essere intrapresa entro e non oltre un anno
dalla consegna.
Sezione 468. Quando non c'è la clausola per il
pagamento del prezzo, il venditore ha il diritto di detenere la proprietà
venduta fino al pagamento del prezzo.
Sezione 469. Anche se c'è una clausola di tempo
per il pagamento, se l'acquirente va in bancarotta prima della consegna, o era
in bancarotta, al momento della vendita, senza la conoscenza del venditore, o
ostacola o riduce la sicurezza data per il pagamento, il venditore ha il
diritto di mantenere la proprietà ha venduta, a meno che l'acquirente dà
sicurezza adeguata.
Sezione 470. Quando l'acquirente è inadempiente,
il venditore che mantiene la proprietà in base alle sezioni precedenti puo’,
invece di utilizzare i rimedi ordinari per inadempimento, avvisare l'acquirente
per iscritto che deve pagare il prezzo e eventuali spese, entro un termine
ragionevole che puo’ essere fissato nel bando.
Se l'acquirente non rispetta l'avviso, il
venditore può vendere l'immobile all'asta.
Sezione 471. Il venditore deve dedurre dalle
ricavato netto dell'asta pubblica ciò che gli è dovuto per il prezzo e
eventuali spese e fornire immediatamente le eventuali eccedenze all'acquirente.
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