CAPO III Pluralità
di debitori e creditori.
Sezione 290. Se più persone devono una prestazione
divisibile, o se una prestazione divisibile è dovuto a più persone, ciascun
debitore è, in caso di dubbio responsabile solo per una quota pari, e ogni
creditore ha diritto ad una quota pari.
Sezione 291. Se più persone devono un atto di
prestazioni in modo tale che ciascuno è tenuto a effettuare l'intera
performance, anche se il creditore ha diritto di ottenere l'intera performance
solo una volta (cioè debitori comuni), il creditore può esigere la prestazione da
uno qualsiasi dei debitori, in tutto o in parte. Fino a che l'intera performance
è stata effettuata tutti i debitori restano vincolati.
Sezione 292. La prestazione dell'obbligo da parte
di uno dei debitori comuni opera a favore degli altri debitori. La stessa
regola si applica a qualsiasi atto in luogo di prestazioni, al deposito della
sostituzione di prestazioni o alla compensazione.
Una richiesta appartenente a uno dei debitori
comuni non può essere delimitata da altri debitori.
