CAPO III Pluralità
di debitori e creditori.
Sezione 290. Se più persone devono una prestazione
divisibile, o se una prestazione divisibile è dovuto a più persone, ciascun
debitore è, in caso di dubbio responsabile solo per una quota pari, e ogni
creditore ha diritto ad una quota pari.
Sezione 291. Se più persone devono un atto di
prestazioni in modo tale che ciascuno è tenuto a effettuare l'intera
performance, anche se il creditore ha diritto di ottenere l'intera performance
solo una volta (cioè debitori comuni), il creditore può esigere la prestazione da
uno qualsiasi dei debitori, in tutto o in parte. Fino a che l'intera performance
è stata effettuata tutti i debitori restano vincolati.
Sezione 292. La prestazione dell'obbligo da parte
di uno dei debitori comuni opera a favore degli altri debitori. La stessa
regola si applica a qualsiasi atto in luogo di prestazioni, al deposito della
sostituzione di prestazioni o alla compensazione.
Una richiesta appartenente a uno dei debitori
comuni non può essere delimitata da altri debitori.
Sezione 293. Un comunicato dell'obbligo concesso a
uno dei debitori comuni di avvale per il beneficio degli altri debitori solo
per quanto riguarda la quota del debitore, che è stata rilasciata, se non
diversamente concordato.
Sezione 294. Il valore predefinito del creditore
verso un debitore congiunto vale anche a favore degli altri debitori.
Sezione 295. Fatti diversi da quelli specificati
nelle sezioni 292-294 hanno valore, a meno che il contrario non appaia dalla
natura dell'obbligazione, a favore di e contro solo il debitore congiunto a cui
particolarmente si riferiscono.
Ciò vale, in particolare, per dare preavviso,
inadempienza, imputabilità della colpa, impossibilità della prestazione da
parte di una pluralità di debitori congiunti, la prescrizione o l’interruzione,
e la fusione del credito in debito.
Sezione 296. Tra loro i debitori comuni sono
responsabili in parti uguali, a meno che non sia diversamente disposto. Se da
uno dei debitori comuni il contributo dovuto da lui, non può essere ottenuto,
la mancanza sarà a carico degli altri debitori che sono tenuti a versare un
contributo; a condizione che uno dei debitori solidali è stato liberato dal
comune impegno, il creditore prende su di sé la quota che il debitore liberato
da lui avrebbe dovuto versare.
Sezione 297. Se in un contratto che lega più
persone in comune per effettuare una prestazione, di cui sono responsabili, in
caso di dubbio, come debitori congiunti, cio’ anche in caso di prestazioni
divisibili.
Sezione 298. Se più persone hanno il diritto di
chiedere un atto di prestazioni in modo tale che ciascuno può esigere l'intera
performance, anche se il debitore è tenuto ad effettuare l'intera performance
solo una volta (cioè creditori comuni), il debitore può scegliere in favore di
uno qualsiasi dei creditori. Ciò vale anche se uno dei creditori ha già
presentato un ricorso per l'esecuzione.
Sezione 299. La mancanza da parte di un creditore
congiunto vale anche contro gli altri creditori.
In caso di richiesta e un debito diventa fuso in
un unico creditore congiunto, i diritti degli altri creditori nei confronti del
debitore si estinguono.
Per il resto le disposizioni delle sezioni 292,
293 e 295 si applicano, mutatis mutandis. In particolare, se un creditore
congiunto trasferisce la sua pretesa a un'altra persona, i diritti degli altri
creditori rimangono inalterati.
Sezione 300. I creditori comuni hanno, tra di
loro, il diritto di parti uguali, a meno che non sia diversamente disposto.
Sezione 301. Se più persone devono una prestazione
indivisibile, essi sono responsabili in quanto debitrici.
Sezione 302. Se una prestazione indivisibile è
dovuta a più persone, e se essi non sono creditori comuni, il debitore può
effettuare solo in favore di tutti in comune, e ogni creditore può solo
richiedere la prestazione a favore di tutti. Ogni creditore può esigere dal debitore
che depositi la cosa dovuta a beneficio di tutti i creditori, o se la cosa non
è adatto per essere depositati, che venga consegnato a un custode nominato dal
Tribunale.
Per il resto un fatto che si riferisce ad un solo
creditore non vale a favore o contro gli altri creditori.
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