Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere. Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo (Fabio, da una Preghiera tribale del nord Thailandia).

giovedì 28 aprile 2016

Pluralità di debitori e creditori nel Codice civile e commerciale di Thailandia.

CAPO III Pluralità di debitori e creditori.

Sezione 290. Se più persone devono una prestazione divisibile, o se una prestazione divisibile è dovuto a più persone, ciascun debitore è, in caso di dubbio responsabile solo per una quota pari, e ogni creditore ha diritto ad una quota pari.
Sezione 291. Se più persone devono un atto di prestazioni in modo tale che ciascuno è tenuto a effettuare l'intera performance, anche se il creditore ha diritto di ottenere l'intera performance solo una volta (cioè debitori comuni), il creditore può esigere la prestazione da uno qualsiasi dei debitori, in tutto o in parte. Fino a che l'intera performance è stata effettuata tutti i debitori restano vincolati.
Sezione 292. La prestazione dell'obbligo da parte di uno dei debitori comuni opera a favore degli altri debitori. La stessa regola si applica a qualsiasi atto in luogo di prestazioni, al deposito della sostituzione di prestazioni o alla compensazione.
Una richiesta appartenente a uno dei debitori comuni non può essere delimitata da altri debitori.
Sezione 293. Un comunicato dell'obbligo concesso a uno dei debitori comuni di avvale per il beneficio degli altri debitori solo per quanto riguarda la quota del debitore, che è stata rilasciata, se non diversamente concordato.
Sezione 294. Il valore predefinito del creditore verso un debitore congiunto vale anche a favore degli altri debitori.
Sezione 295. Fatti diversi da quelli specificati nelle sezioni 292-294 hanno valore, a meno che il contrario non appaia dalla natura dell'obbligazione, a favore di e contro solo il debitore congiunto a cui particolarmente si riferiscono.
Ciò vale, in particolare, per dare preavviso, inadempienza, imputabilità della colpa, impossibilità della prestazione da parte di una pluralità di debitori congiunti, la prescrizione o l’interruzione, e la fusione del credito in debito.
Sezione 296. Tra loro i debitori comuni sono responsabili in parti uguali, a meno che non sia diversamente disposto. Se da uno dei debitori comuni il contributo dovuto da lui, non può essere ottenuto, la mancanza sarà a carico degli altri debitori che sono tenuti a versare un contributo; a condizione che uno dei debitori solidali è stato liberato dal comune impegno, il creditore prende su di sé la quota che il debitore liberato da lui avrebbe dovuto versare.
Sezione 297. Se in un contratto che lega più persone in comune per effettuare una prestazione, di cui sono responsabili, in caso di dubbio, come debitori congiunti, cio’ anche in caso di prestazioni divisibili.
Sezione 298. Se più persone hanno il diritto di chiedere un atto di prestazioni in modo tale che ciascuno può esigere l'intera performance, anche se il debitore è tenuto ad effettuare l'intera performance solo una volta (cioè creditori comuni), il debitore può scegliere in favore di uno qualsiasi dei creditori. Ciò vale anche se uno dei creditori ha già presentato un ricorso per l'esecuzione.
Sezione 299. La mancanza da parte di un creditore congiunto vale anche contro gli altri creditori.
In caso di richiesta e un debito diventa fuso in un unico creditore congiunto, i diritti degli altri creditori nei confronti del debitore si estinguono.
Per il resto le disposizioni delle sezioni 292, 293 e 295 si applicano, mutatis mutandis. In particolare, se un creditore congiunto trasferisce la sua pretesa a un'altra persona, i diritti degli altri creditori rimangono inalterati.
Sezione 300. I creditori comuni hanno, tra di loro, il diritto di parti uguali, a meno che non sia diversamente disposto.
Sezione 301. Se più persone devono una prestazione indivisibile, essi sono responsabili in quanto debitrici.
Sezione 302. Se una prestazione indivisibile è dovuta a più persone, e se essi non sono creditori comuni, il debitore può effettuare solo in favore di tutti in comune, e ogni creditore può solo richiedere la prestazione a favore di tutti. Ogni creditore può esigere dal debitore che depositi la cosa dovuta a beneficio di tutti i creditori, o se la cosa non è adatto per essere depositati, che venga consegnato a un custode nominato dal Tribunale.
Per il resto un fatto che si riferisce ad un solo creditore non vale a favore o contro gli altri creditori.

Nessun commento:

Posta un commento

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...