CAPO III- ATTI GIUSTIFICABILI.
Sezione 449. Una persona che, agendo in legittima
difesa o sotto un comando legale, ha causato lesioni a qualsiasi altra persona
non è tenuto a dare compensazione.
Il danneggiato può richiedere un risarcimento da
parte della persona contro la quale la difesa legale è stato diretta, o dalla
persona che ingiustamente ha dato il comando, a seconda dei casi
Sezione 450. Se una persona danneggia o distrugge
una bene, al fine di evitare un pericolo comune immediato, egli non è
responsabile per la compensazione, a condizione che il danno fatto, non è
sproporzionata al pericolo.
Se una persona danni
o distrugge beni, al fine di evitare un pericolo immediato individuale, dovrà
risarcire del danno.
Se una persona danni o distrugge un bene al fine
di tutelare i diritti di se stesso o di una terza persona contro il pericolo
immediato minacciato dalla bene stesso tale persona non è responsabile per la
compensazione, a condizione che il danno fatto non è sproporzionato al pericolo.
Se il pericolo è stato causato da colpa di tale persona ci sarà compensazione.
