TITOLO IV ARRICCHIMENTO INDEBITO.
Sezione 406. Ogni persona che, attraverso un atto di prestazione fatta da
un'altra persona o in qualsiasi altro modo, ottiene qualcosa a danno di tale
altra persona senza motivo giuridico, deve tornare a quest'ultima. Il
riconoscimento dell'esistenza o non esistenza di un debito è considerato un
atto di prestazioni.
La stessa disposizione si applica se qualcosa è stato ottenuto a causa di
un motivo che non è stato realizzato o ha cessato di esistere.
Sezione 407. Una persona che ha liberamente fatto un atto in adempimento di
un obbligo, sapendo che non era tenuto a effettuare la prestazione, non ha
diritto alla restituzione.
Sezione 408. Le seguenti persone non hanno diritto alla restituzione:
Una persona che effettua un obbligo soggetto a una clausola di tempo prima
che il tempo è arrivato
Una persona che compie un obbligo che è stata sbarrata da prescrizione
Una persona che effettua un obbligo in conformità con il dovere morale o
con le esigenze di decoro sociale.
