CAPITOLO V ESTINZIONE DI UN OBBLIGO. PARTE I
PRESTAZIONE.
Sezione 314. Prestazioni di un obbligo può essere
fatta da qualsiasi terza persona, a meno che la sua natura non lo ammetta, o le
parti interessate hanno dichiarato una volontà contraria.
Una persona che non ha alcun interesse per la
prestazione, non è possibile effettuare le prestazioni contro la volontà del
debitore.
Sezione 315. Una prestazione devono essere
effettuate al creditore o una persona che ha l’autorità di riceverla a suo
nome. Una performance fatta a una persona che non ha il potere di ricevere è
valida se il creditore lo ratifica,.
Sezione 316. Se una prestazioni è fatta all’apparente possessore di un obbligo, è valida solo se la
persona che effettua prestazioni ha agito in buona fede.
Sezione 317. Salvo il caso menzionato nella sezione
precedente, una prestazione fatta ad una
persona che non ha diritto a riceverla, è valida solo nella misura in cui il
creditore si è arricchita in tal modo.
