TITOLO III REGALI.
Sezione 521. Un regalo è un contratto mediante il quale una persona,
chiamato donatore, trasferisce gratuitamente una propria proprietà ad un'altra
persona, chiamata donatario, e il donatario accetta tali beni.
Sezione 522. Un regalo può essere fatto essere fatto con la concessione al donatario
della liberazione da un obbligo o eseguendo un obbligo verso il donatario.
Sezione 523. Un regalo è valida solo al momento della consegna del bene
dato.
Sezione 524. Se viene dato un diritto rappresentato da un atto scritto, il
dono non è valida a meno che tale strumento viene consegnato al donatario e il
dono è notificata per iscritto al debitore del diritto.
Sezione 525. Il dono di un immobile la cui vendita deve essere effettuata
per iscritto e registrata da un funzionario competente è valida solo quando
così realizzata e registrata dal funzionario competente. In tal caso è valida
senza la consegna.
