CAPO IV Rescissione del contratto.
Sezione 386. Se per contratto o per disposizioni di diritto una parte ha il
diritto di recesso, tale recesso è fatta da una dichiarazione di volontà alla
controparte.
La dichiarazione di volontà nel paragrafo precedente non può essere
revocata.
Sezione 387. Se una parte non esegue l'obbligo, l'altra parte può fissare
un termine ragionevole, comunicandogli di effettuare entro tale termine. Se
egli non esegue entro tale termine, l'altra parte può recedere dal contratto.
Sezione 388. Se l'oggetto di un contratto secondo la sua natura o per
l'intenzione dichiarata dalle parti può essere compiuta solo da una prestazioni
ad un tempo fisso o entro un determinato periodo, e il momento o il periodo è
trascorso senza che una delle parti abbia eseguito, l'altra parte può recedere
dal contratto, senza la notifica di cui al paragrafo precedente.
