PARTE V DIRITTO
DI RITENZIONE.
Sezione 241. Se
il possessore di un immobile appartenente ad un altro ha un’obbligo in suo
favore in relazione alla proprietà posseduta, può mantenere la proprietà fino a
quando viene eseguita l'obbligazione; ma questo non si applica, se l'obbligo
non è ancora dovuto.
Le disposizioni
del comma precedente non si applicano, se il possesso inizia con un atto
illecito.
Sezione 242. Il
diritto di ritenzione non esiste se è incompatibile con l'obbligo assunto dal
creditore, o con le istruzioni fornite dal debitore prima o al momento della
consegna del bene o se è contro l'ordine pubblico.
Sezione 243. In
caso di insolvenza del debitore, il creditore ha il diritto di ritenzione,
anche se la sua pretesa non è ancora dovuta. Se si è verificata un’ insolvenza o diventata nota al creditore dopo la consegna del bene,egli può
esercitare il diritto di ritenzione, anche se l'obbligo precedentemente assunto
da lui o l'istruzione data dal debitore è opposta.
