PARTE V DIRITTO
DI RITENZIONE.
Sezione 241. Se
il possessore di un immobile appartenente ad un altro ha un’obbligo in suo
favore in relazione alla proprietà posseduta, può mantenere la proprietà fino a
quando viene eseguita l'obbligazione; ma questo non si applica, se l'obbligo
non è ancora dovuto.
Le disposizioni
del comma precedente non si applicano, se il possesso inizia con un atto
illecito.
Sezione 242. Il
diritto di ritenzione non esiste se è incompatibile con l'obbligo assunto dal
creditore, o con le istruzioni fornite dal debitore prima o al momento della
consegna del bene o se è contro l'ordine pubblico.
Sezione 243. In
caso di insolvenza del debitore, il creditore ha il diritto di ritenzione,
anche se la sua pretesa non è ancora dovuta. Se si è verificata un’ insolvenza o diventata nota al creditore dopo la consegna del bene,egli può
esercitare il diritto di ritenzione, anche se l'obbligo precedentemente assunto
da lui o l'istruzione data dal debitore è opposta.
Sezione 244. Il
titolare di un diritto di ritenzione può esercitare il diritto contro l'intera
proprietà ritenendola fino a quando l'obbligo è interamente eseguito.
Sezione 245. Il
titolare di un diritto di ritenzione può prendere i frutti della proprietà
trattenuti e appropriati alle prestazioni dell'obbligo a preferenza di altri
creditori.
Tali frutti
devono prima essere stanziati per l'interesse l'obbligo, e se c'è un surplus
devono essere stanziati per il capitale.
Sezione 246. Il
titolare di un diritto di ritenzione è tenuto a prendere cura adeguata della
proprietà mantenendola come ci si potrebbe aspettare da lui nella sua
situazione.
Il titolare di un
diritto di ritenzione non puo’ utilizzare o lasciare che la proprietà ha conservata
o data in pegno, senza il consenso del debitore; ma questo non vale un utilizzo
necessario per la conservazione della proprietà.
Se il titolare di
un diritto di ritenzione agisce in contrasto con una disposizione dei paragrafi
precedenti, il debitore può chiedere l'estinzione del diritto.
Sezione 247. Se essere
il titolare di un diritto di ritenzione comporta spese necessarie alla
manutenzione della proprietà trattenuta il titolare del diritto può richiedere al
proprietario di rimborsarlo.
Sezione 248.
Fatte salve le disposizioni della sezione 193/27, l'esercizio di un diritto di
ritenzione non impedisce l'esecuzione della prescrizione nei confronti
dell'obbligo.
Sezione 249. Il
debitore può chiedere l'estinzione del diritto di ritenzione a dare sicurezza
adeguata.
Sezione 250. Un
diritto di ritenzione si estingue con la perdita del possesso della proprietà;
ma questo non si applica al caso in cui la proprietà è lasciato mantenuto o
impegnata con il consenso del debitore.
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