CAPO III CAPARRE E PENALITA’ STIPULATE.
Sezione 377. Se stipando un contratto, qualcosa è dato come caparra, questo
è considerato prova della conclusione del contratto. Ma serve anche come
sicurezza che il contratto deve essere eseguito.
Sezione 378. In assenza di patto contrario, la caparra deve:
(1) Essere rispedita o trattata come parziale pagamento al momento delle
prestazioni
(2) Essere incamerata, se la parte non riesce a svolgere, o se la
prestazione diventa impossibile in conseguenza di una circostanza per la quale
è responsabile o se la rescissione del contratto è dovuta a colpa sua.
(3) Essere restituita, se la parte ricevente non riesce a svolgere, o, se
la prestazione diventa impossibile in conseguenza di una circostanza di cui è
responsabile.
Sezione 379. Se il debitore promette al creditore il pagamento di una somma
di denaro a titolo di penale nel caso in cui non esegue in maniera corretta, la
penale viene incamerata se egli è in difetto. Se le prestazioni a causa
consiste in una tolleranza, la penale è incamerata non appena un qualsiasi atto
in violazione dell'obbligazione è commesso.
