SECONDA PARTE
SURROGAZIONE.
Sezione 226. Una
persona che è surrogata nei diritti del creditore ha il diritto di esercitare
in nome proprio tutti i diritti che il creditore aveva in relazione all'obbligo
comprese eventuali sicurezze per lo stesso.
Nella vera
surrogazione, una proprietà viene sostituita con un'altra proprietà nella
stessa posizione giuridica della precedente.
Sezione 227.
Quando un creditore ha ricevuto a titolo di risarcimento per danni l'intero
valore della cosa o il diritto che è oggetto dell'obbligazione, il debitore è,
per legge, surrogato nella posizione del creditore nei confronti della cosa o
diritto.
Sezione 228. Se,
in conseguenza della circostanza che rende la prestazione impossibile, il
debitore acquisisce un sostituto o fa una richiesta di risarcimento per
l'oggetto dovuto, il creditore può chiedere la consegna del sostituto ricevuto
o puo’ chiedere un risarcimento da lui stesso.
