SECONDA PARTE
SURROGAZIONE.
Sezione 226. Una
persona che è surrogata nei diritti del creditore ha il diritto di esercitare
in nome proprio tutti i diritti che il creditore aveva in relazione all'obbligo
comprese eventuali sicurezze per lo stesso.
Nella vera
surrogazione, una proprietà viene sostituita con un'altra proprietà nella
stessa posizione giuridica della precedente.
Sezione 227.
Quando un creditore ha ricevuto a titolo di risarcimento per danni l'intero
valore della cosa o il diritto che è oggetto dell'obbligazione, il debitore è,
per legge, surrogato nella posizione del creditore nei confronti della cosa o
diritto.
Sezione 228. Se,
in conseguenza della circostanza che rende la prestazione impossibile, il
debitore acquisisce un sostituto o fa una richiesta di risarcimento per
l'oggetto dovuto, il creditore può chiedere la consegna del sostituto ricevuto
o puo’ chiedere un risarcimento da lui stesso.
Se il creditore
fa una richiesta di risarcimento a causa della mancata esecuzione, il compenso dovutogli è diminuito, se si
esercita il diritto di cui al comma precedente, in base al valore del sostituto
ricevuto o della richiesta di risarcimento.
Sezione 229.
Surrogazione avviene per effetto di legge e ne consegue a beneficio delle
seguenti persone:
La persona che,
essendo lui stesso un creditore, paga un altro creditore che ha la priorità avendo
tale altro creditore un diritto di prelazione, pegno o ipoteca.
Quando si
acquista un immobile, la persona che utilizza il prezzo di acquisto per pagare
le persone che hanno mutui su di esso.
La persona che è
legata con altri o per gli altri a pagare un debito ed era interessato a pagare
lo stesso, deve pagarlo.
Sezione 230. Se
il creditore preleva con un’esecuzione forzata su un oggetto appartenente al
debitore, qualsiasi persona che attraverso l'esecuzione incorre in pericolo di
perdere un diritto sull’oggetto ha il diritto di soddisfare il creditore. Lo
stesso diritto appartiene al possessore di una cosa se si incorre in pericolo
di perderne il possesso attraverso l'esecuzione.
Se una terza persona
soddisfa il creditore egli è surrogato nella richiesta di quest’ultimo. Tale
affermazione non può essere applicata a scapito del creditore.
Sezione 231. Se
le proprietà ipotecate, impegnate o comunque oggetto di un diritto di
prelazione, sono assicurate, il mutuo, pegno o altro diritto di prelazione si
estende al credito nei confronti dell'assicuratore.
Nel caso di beni
immobili, l'assicuratore non paga l'indennità all'assicurato fino a quando non
ha comunicato la sua intenzione di farlo per il creditore ipotecario o altro
creditore privilegiato, e non è entro un mese da tale notifica non ha ricevuto
alcuna obiezione al pagamento , sempre a condizione che l'assicuratore sapeva o
avrebbe dovuto sapere del mutuo o di altro diritto preferenziale; tuttavia, un
diritto iscritto nel catasto è considerato essere conosciuto all'assicuratore.
La stessa regola
si applica ai mutui di beni mobili consentiti dalla legge. Nel caso di beni
mobili, l'assicuratore può pagare l'indennità per l'assicurato direttamente, a
meno che non sapeva o avrebbe dovuto sapere del pegno o altro diritto
preferenziale.
L'assicuratore
non è responsabile nei confronti del creditore, se la proprietà dell'assicurato
viene ripristinata o è previsto un sostituto per essa.
La stessa regola
si applica mutatis mutandis in caso di esproprio, nonché in caso di indennizzo
dovuto al proprietario della proprietà per la distruzione o il danneggiamento.
Sezione 232. Se
nella sezione precedente una somma di denaro sostituisce le proprietà distrutte
o danneggiate, tale somma non potrà in alcun caso essere consegnato al detentore
di un mutuo, un pegno o altro creditore preferenziale prima che l'obbligo dell’assicurato
sia dovuto, e se le parti non possono venire ad un accordo con il debitore,
ciascuna di esse ha il diritto di chiedere che detto importo sia depositato
presso l'Ufficio Depositi a loro beneficio comune, a meno che il debitore dia sicurezza
adeguata.
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