CAPO IV CONDIZIONI E TEMPI
Sezione 182. Una clausola
che subordina l'effetto o la fine dell'effetto di un atto giuridico ad un
evento futuro e incerto, è considerata una condizione.
Sezione 183 Un atto
giuridico soggetto ad una condizione sospensiva ha effetto quando la condizione
è soddisfatta.
Un atto giuridico soggetto
a una condizione cessa di avere effetto successivi quando la condizione in
soddisfatta.
Se le parti che stipulano
l’atto hanno dichiarato l'intenzione che l'effetto della realizzazione di una
condizione si riferisce a un momento prima della sua soddisfazione, tale
intenzione è quella che governa.
Sezione 184. Ognuna delle
parti di un atto giuridico con una condizione non deve, mentre la condizione è
in attesa, fare qualsiasi cosa con la quale il beneficio che l'altra parte potrebbe
avere dal compimento della condizione venga alterata.
Sezione 185. I diritti e i
doveri che le parti hanno, mentre la condizione è in attesa, può essere ceduti,
ereditati, protetti o garantiti a norma di legge.
