CAPO IV CONDIZIONI E TEMPI
Sezione 182. Una clausola
che subordina l'effetto o la fine dell'effetto di un atto giuridico ad un
evento futuro e incerto, è considerata una condizione.
Sezione 183 Un atto
giuridico soggetto ad una condizione sospensiva ha effetto quando la condizione
è soddisfatta.
Un atto giuridico soggetto
a una condizione cessa di avere effetto successivi quando la condizione in
soddisfatta.
Se le parti che stipulano
l’atto hanno dichiarato l'intenzione che l'effetto della realizzazione di una
condizione si riferisce a un momento prima della sua soddisfazione, tale
intenzione è quella che governa.
Sezione 184. Ognuna delle
parti di un atto giuridico con una condizione non deve, mentre la condizione è
in attesa, fare qualsiasi cosa con la quale il beneficio che l'altra parte potrebbe
avere dal compimento della condizione venga alterata.
Sezione 185. I diritti e i
doveri che le parti hanno, mentre la condizione è in attesa, può essere ceduti,
ereditati, protetti o garantiti a norma di legge.
Sezione 186. Se
l'adempimento di una condizione è impedito non in buona fede da una parte al
cui svantaggio sembra operare, la condizione si considera soddisfatta.
Se la realizzazione di una
condizione è realizzata in mala fede da parte al cui vantaggio sembra operare, la condizione si considera non
soddisfatta.
Sezione 187. Quando la
condizione è già soddisfatta al momento dell'atto giuridico, quest'ultimo è
incondizionatamente valido, se la condizione è precedente, ed è nullo, se la
condizione è successiva.
Quando è già certo, al
momento dell'atto giuridico che la condizione non può essere soddisfatta, l'atto
è nullo, se la condizione è precedente, e incondizionatamente valido, se la
condizione è successiva.
Le parti hanno diritti e
doveri secondo la sezione 184 e la Sezione 185 fintanto che non sanno se la
condizione è soddisfatta ai sensi del paragrafo uno o non può essere
soddisfatta a norma del paragrafo due.
Sezione 188. Un atto
giuridico è nullo se è soggetto a una condizione illegale, o a una condizione
contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.
Sezione 189. Un atto
giuridico su un presupposto che è impossibile è nullo.
Un atto giuridico con una
condizione risolutiva che è impossibile è incondizionatamente valido.
Sezione 190. Un atto
giuridico con una condizione sospensiva che dipende dalla volontà del debitore
è nullo
Sezione 191. Se un tempo di
inizio è allegato a un atto giuridico, le sue prestazioni non possono richieste
prima che arrivi quel momento.
Se un tempo finale è
allegato a un atto giuridico, il suo effetto cessa quando arriva quel momento.
Sezione 192. Si presume
che un momento di inizio o fine è fissato per il bene del debitore, a meno che
non risulta dal tenore dello strumento o dalle circostanze del caso che era
destinato a vantaggio del creditore, o di entrambe le parti.
I benefici derivanti dal
tempo si possono derogare, ma ciò non pregiudica alcun beneficio che nasce in
quel momento per l'altra parte.
Sezione 193. Nei seguenti
casi il debitore non può usufruire di un tempo di inizio o fine:
(1) Se è stato ordinato
dal Tribunale di mettere i suoi beni sotto la custodia e il controllo finale in
base alla legge sul fallimento.
(2) Se non è stata data
una sicurezza che si tenuti a dare.
(3) Se la parte ha distrutto o diminuito
qualche sicurezza dato.
(4) Se il debitore ha
prodotto a garanzia una proprietà di un'altra persona senza il consenso di
quest'ultima.
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