PARTE IV
ANNULLAMENTO DI ATTI FRAUDOLENTI.
Sezione 237. Il creditore
ha diritto di rivendicare annullamento da parte del Tribunale di qualsiasi atto
giuridico fatto dal debitore con la consapevolezza che essa pregiudicherebbe il
suo credito; ma questo non si applica se la persona arricchito da tale atto non
lo sapeva, al momento dell'atto, o di fatti che potrebbero rendere
pregiudizievole per il creditore provvedere, a condizione, tuttavia, nel caso
di atto gratuito la conoscenza da parte del solo debitore è sufficiente.
Le disposizioni
del comma precedente non si applicano a un atto giuridico il cui soggetto non è
un diritto di proprietà.
Sezione 238. La
cancellazione nella sezione precedente non può pregiudicare il diritto di una
terza persona acquisito in buona fede.
Il paragrafo
precedente non si applica se il diritto è acquisito gratuitamente.
Sezione 239. L’annullamento
opera a favore di tutti i creditori.
Sezione 240. Una
richiesta di cancellazione non può essere esercitata dopo un anno dal momento
in cui il creditore conosceva la causa della cancellazione, o al più tardi
dieci anni da quando l'atto è stato fatto.
Nessun commento:
Posta un commento