PARTE III L’ESERCIZIO
DEI RECLAMI DA PARTE DEL DEBITORE.
Sezione 233. Se,
a danno del creditore, il debitore si rifiuta o trascura di esercitare un diritto
Il creditore può, al fine di proteggere il suo obbligo, esercitare tale reclamo
a suo nome per contodel debitore, ad eccezione di quelli che sono puramente
personale al debitore.
Sezione 234. Il
creditore che esercita un diritto che appartiene al suo debitore deve evocare
il debitore a comparire in azione.
Sezione 235. Il
creditore può esercitare un diritto che appartiene al debitore per l'intero
importo dovuto al debitore, senza riguardo per l'importo dovuto a lui. Ma il
convenuto può soddisfare il creditore, pagando l'importo dovuto a lui solo, a
condizione che se il debitore originario si è unito al querelante si può giudicare
la causa per il saldo.
In ogni caso, il
creditore non può ottenere più di ciò che è dovuto a lui.
Sezione 236.
L'imputato può istituire nei confronti del creditore tutte le difese che egli
può avere nei confronti del debitore, ad eccezione di quelle sorte dopo
l'entrata in azione.
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