Codice civile e commerciale di Thailandia:
TITOLO I MATRIMONIO, CAPO I Fidanzamento
Sezione 1435. Un fidanzamento può essere effettuato solo
quando l'uomo e la donna hanno completato ci diciassettesimo anno di età.
Il fidanzamento in contrasto con le disposizioni del
paragrafo uno è nullo.
Sezione 1436. Se un minorenne vuuol concluderà un
fidanzamento, è necessario il consenso delle seguenti persone:
(1) i suoi genitori, nel caso in cui suo padre e sua
madre sono ancora vivi;
(2) il suo genitore, nel caso in cui il proprio padre o madre
sono morti, o è in condizioni di stato da non essere in grado di dare il
consenso, o ci sono circostanze che rendono il minore non in grado di chiedere
tale consenso;
(3) la sua adottante, nel caso in cui il minore è e
bambino adottato
(4) il suo tutore, nel caso non c'è persona che dia il
consenso sulla base dei punti (1), (2) e (3), o tale persona è privata delle
relazioni parentelari.
Un fidanzamento concluso dal minore senza il detto
consenso è annullabile.
Sezione 1437. fidanzamento non è valido fino a quando
l'uomo non dà o trasferisce la proprietà che è il Khongman alla donna con prova che la donna, dopo il fidanzamento lo ha
ricevuto.
Il Khongman diventa di proprietà della donna dopo che il
fidanzamento ha avuto luogo.
Il Sinsod è proprietà data da parte dell'uomo ai
genitori, o al tutore della donna, a seconda dei casi può essere, ritornato alla
donna che accetta di sposare. Se il matrimonio non ha luogo che causa
principalmente dalla donna o per tutte le circostanze che rendono la donna
responsabile e il matrimonio non è più adatto per l'uomo o rendono l'uomo non in
grado di sposare quella donna, l'uomo può chiedere il ritorno del Sinsod.
Le disposizioni della Sezione 412 della sezione 418 del
presente codice per l'arricchimento indebito, si applicano al ritorno del
Khongman o del Sinsod a norma del presente capo, mutatis mutandis.
Sezione 1438 Il fidanzamento non dà luogo ad un'azione obbligatoria
per l'esecuzione del matrimonio. Un accordo a pagare una penale in caso di
violazione del contratto di fidanzamento è nullo.
Sezione 1439. Dopo che il fidanzamento ha avuto luogo, se
una delle parti commette una violazione del contratto di fidanzamento, tale
parte è responsabile per una compensazione. Nel caso in cui la donna commette
una violazione del contratto di fidanzamento, il Khongman deve essere
restituito all'uomo.
Sezione 1440. Il risarcimento può essere richiesto come
segue:
(1) per il pregiudizio arrecato al corpo o alla
reputazione dell’uomo o della donna;
(2) per le spese o debito appropriate sostenute in buona
fede dal promesso sposo, i suoi genitori o di una persona che agisce in qualità
di suoi genitori in preparazione al matrimonio;
(3) per i danni subiti da parte dell'uomo o donna
attraverso l’aver dovuto prendere le misure appropriate che interessano la sua
proprietà o altre questioni relative alla sua professione o guadagno in attesa
del matrimonio.
Nel caso in cui la donna ha diritto al risarcimento, la
Corte può decidere che il Khongman che sia una parte o la totalità del compenso
che riceverà, o la Corte può decidere per il pagamento del risarcimento senza
riguardo per il Khongman che diventarà di proprietà della donna.
Sezione 1441. Qualora uno dei fidanzati muoia prima del
matrimonio, non ci sarà alcuna richiesta di risarcimento. Per quanto riguarda
il Khongman o Sinsod, non deve essere restituito dalla donna o da parte della
donna, indipendentemente dalla morte di entrambe le parti.
Sezione 1442. Nel caso in cui vi è un evento essenziale da
parte della donna fidanzata che rendono il matrimonio con la donna inadatto,
l'uomo ha il diritto di rinunciare al contratto di fidanzamento e la donna deve
restituire il Khongman all'uomo.
Sezione 1443. Nel caso in cui vi è un evento essenziale
da parte dell’uomo fidanzato che rende il matrimonio con l'uomo inadatto, la
donna ha il diritto di rinunciare al contratto di fidanzamento e la Khongman
non ha bisogno di essere restituito all'uomo.
Sezione 1444. Se il fondo che sta alla base della promessa
di matrimonio e uno dei due rinuncia al contratto di fidanzamento per colpa
grave dell'altro e cio’ avviene dopo la
conclusione del fidanzamento, la parte che ha commesso la colpa grave è
responsabile per la compensazione per l'altro che ha esercitato il suo diritto
di rinunciare all'accordo di fidanzamento, dato che il primo ha commesso una violazione del
contratto di fidanzamento.
Sezione 1445. Un uomo che è promesso sposo di una donna
può, dopo che l'accordo di fidanzamento è stato rinunciato nell'ambito della
sezione 1442, chiedere un risarcimento da qualsiasi uomo che ha un rapporto
sessuale con la donna e ha conosciuto o avrebbe dovuto sapere del suo
fidanzamento.
Sezione 1446. Un uomo che è promesso sposo può, senza rinunciare
all'accordo di fidanzamento, pretendere un risarcimento da qualsiasi uomo che
ha avuto un rapporto sessuale o tentato di avere rapporti sessuali con la donna
contro la sua volontà, e il fatto che la donna era stata promessa sposa era
conosciuto o avrebbe dovuto essere conosciuto.
Sezione 1447. La Corte stabilisce il compenso richiesto
in base al presente capo a seconda delle circostanze.
Il reclamo ai sensi del presente capo, se non per uno
nella sezione 1440 (2), non possono essere trasferite o ereditato a meno che
tale situazione sia stata riconosciuta per iscritto o l'azione di risarcimento
è stato inserito dal danneggiato.
Sezione 1447/1. La prescrizione per la richiesta di
risarcimento ai sensi della sezione 1439 è di sei mesi dalla data della
violazione del contratto di fidanzamento.
La prescrizione per la richiesta di risarcimento ai sensi
della sezione 1444 è di sei mesi dal giorno in cui la commissione di colpa
grave che è la causa della rinuncia del contratto di fidanzamento è nota o
avrebbe dovuto sapere della promessa sposa, ma non oltre cinque anni a partire
dalla data della suddetta commissione.
La prescrizione per la richiesta di risarcimento ai sensi
della Sezione 1445 e la Sezione 1446 è di sei mesi dal giorno in cui l'uomo
fidanzato sa o avrebbe dovuto sapere la commissione di qualsiasi altro uomo che
è la causa del reclamo e la persona destinata a fare la compensazione è noto,
ma non oltre cinque anni dalla data di tale commissione.
Sezione 1447/2. La prescrizione per la richiesta di
restituzione della Khongman ai sensi della sezione 1439 è di sei mesi dalla
data della violazione del contratto di fidanzamento.
La prescrizione per il ritorno del Khongman ai sensi
della sezione 1442 è di sei mesi dalla data di fro denuncia dell'accordo
fidanzamento.
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