TITOLO II PERSONE. CAPITOLO I
PERSONE FISICHE. PARTE III DOMICILIO.
Sezione 37. Il domicilio di una persona
fisica è il luogo dove ha la sua residenza principale.
Sezione 38. Se una persona fisica piuo’ avere
diverse residenze dove vive alternativamente, o vari centri di abitazione
abituale, uno deve essere considerato il suo domicilio.
Sezione 39. Se il domicilio non è noto, il
luogo di residenza si considera il suo domicilio.
Sezione 40. Il domicilio di una persona
fisica che non ha residenza abituale, o impiega la sua vita in viaggi senza un
posto centrale di attività deve essere considerata il luogo in cui si trova.
Sezione 41. Il domicilio è cambiato
trasferendo le residenze con manifesta intenzione di cambiare.
Sezione 42. Se una persona sceglie qualsiasi
luogo con la manifesta intenzione di farne un domicilio speciale per ogni atto,
quel luogo si ritiene essere il domicilio rispetto a tale atto.
Sezione 43. Il domicilio di marito e moglie è
il luogo in cui marito e moglie convivono in coppia a meno che non sia il
marito o la moglie esprime il suo / la sua intenzione di avere un domicilio
separato.
Sezione 44. Il domicilio di un minore è
quella del suo rappresentante legale, che è la persona che esercita il potere
dei genitori o del tutore.
Nel caso in cui il minore è sotto il potere
dei genitori dei suoi genitori e dei genitori hanno domicili separati, il
minore deve avere domicilio del padre o della madre con la quale vive.
Sezione 45. Il domicilio di una persona
incompetente è quello del suo tutore.
Sezione 46. Il domicilio di un pubblico
ufficiale è il luogo dove si esercita la sua funzione, a condizione che tale
funzione non è temporanea, periodica o semplice commissione.
Sezione 47. Il domicilio di un condannato con
sentenza definitiva del tribunale o da un ordine legittimo è la prigione o
istituto correzionale dove è imprigionato fino al suo rilascio.
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