CAPITOLO II PERSONE GIURIDICHE. PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI.
Sezione 65. Una persona giuridica può
venire ad esistenza solo in virtù di questo Codice o di altra legge.
Sezione 66. Una persona giuridica ha
diritti e doveri in conformità alle disposizioni del presente Codice o di altra
legge nell'ambito dei suoi diritti e
doveri, o per il suo oggetto, come previsto o definito nella legge, regolamento
o atto costitutivo.
Sezione 67. Fatto salvo il paragrafo 66,
una persona giuridica gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi
doveri di una persona fisica, a causa della loro stessa natura, può essere
goduto o sostenuta solo da una persona fisica solo.
Sezione 68. Il domicilio di una persona
giuridica è il luogo in cui ha la sede principale o lo stabilimento, o che è
stato scelto come un domicilio speciale nel suo regolamento o atto costitutivo.
Sezione 69. Nel caso in cui una persona
giuridica ha diversi stabilimenti e ha la sua sede, il luogo della sua sede può
anche essere considerato sua residenza per gli atti compiuti.
