CAPO IV TRASFERIMENTO DEI CREDITI.
Sezione 303. Un credito può essere trasferito, a
meno che la sua natura non lo permetta.
Le disposizioni del comma precedente non si
applicano, se le parti hanno dichiarato una volontà contraria. Tale
dichiarazione di intenti, tuttavia, non può essere impostato contro una terza
persona che agisce in buona fede.
Sezione 304. Una richiesta non è trasferibile se
non è soggetta a sequestro giudiziario.
Sezione 305. Con il trasferimento rivendicazioni di
diritti di ipoteca o pegno e altri diritti esistente sul bene, derivanti da una
cauzione stabilita per esso, passano al cessionario.
Il cessionario può anche far valere qualche
diritto preferenziale collegato all'azione in giudizio in caso di esecuzione
forzata o di fallimento.
Sezione 306. Il trasferimento di un obbligo eseguibile
a un creditore specifico non è valido se non è fatto per iscritto. Può essere
configurato nei confronti del debitore o terza persona solo se un avviso di ciò
è stata data al debitore, o se il debitore ha acconsentito al trasferimento.
Tale comunicazione o il consenso devono essere in forma scritta.
Il debitore è liberato se soddisfa il cedente a
titolo di pagamento o comunque prima che egli ha ricevuto l'avviso di, o ha
accettato di, il trasferimento.
Sezione 307. Se un diritto è richiesta sotto
diversi trasferimenti, il primo trasferimento notificato, o accettato, sono da
preferire.
Sezione 308. Se un debitore ha dato il consenso di
cui al paragrafo 306 senza riserve, egli non può impostare contro il cessionario
una difesa che avrebbe potuto fare contro il cedente. Se, tuttavia, al fine di
estinguere l'obbligazione, il debitore ha effettuato qualche pagamento al
cedente, può recuperare, oppure se a tal fine ha assunto un obbligo col cedente,
può comportarsi come se non esistesse .
Se il debitore ha ricevuto solo un avviso di
trasferimento, può istituire nei confronti del cessionario la difesa che aveva
nei confronti del cedente prima di aver ricevuto tale avviso. Se il debitore
aveva nei confronti del cedente un credito non ancora scaduto al momento della
notizia, egli può svolgere il reclamo, a condizione che lo stesso sarebbe
diventato dovuto entro e non oltre la pretesa di trasferimento.
Sezione 309. Il trasferimento di un obbligo
eseguibile a ordine può essere impostato nei confronti del debitore o di altra
terza persona solo se il trasferimento è basato su un documento, e il documento
stesso viene consegnato al cessionario.
Sezione 310. Il debitore di un obbligo eseguibile
di ordine ha il diritto, ma non è vincolato, a verificare l'identità del
titolare del documento o la genuinità della sua firma o sigillo; ma se il
debitore agisce in mala fede o colpa grave, la sua prestazione non è valida.
Sezione 311. Le disposizioni del paragrafo
precedente si applicano corrispondentemente, se un creditore è designato nel
documento, ma si aggiunge che le prestazioni si ê fatta al titolare di tale
documento.
Sezione 312. Il debitore di un obbligo eseguibile
di ordine non può costituirsi contro qualsiasi cessionario in buona fede la
difesa che egli avrebbe potuto istituire nei confronti del creditore
originario, a meno che non compaia sul viso del documento o risulti, naturale,
dal suo carattere.
Sezione 313. Le disposizioni del paragrafo
precedente si applicano per analogia alle prestazioni obbligatorie al portatore
del documento.
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