Affitto di proprietà. Capitolo I Disposizioni generali
Sezione 537. L’affitto di proprietà è un contratto con il quale una persona,
chiamata locatore, accetta di lasciare a un'altra persona, chiamata conduttore
o locatario, l'uso o il beneficio di un immobile per un periodo di tempo
limitato e il locatario si impegna a pagare l'affitto.
Sezione 538. L’affitto di beni immobili non è applicabile per azione a meno
che non ci sia qualche evidenza scritta firmata dalla parte responsabile. Se l’affitto
è per più di tre anni o per la durata della vita del locatore o del locatario,
è applicabile solo per tre anni, a meno che non sia fatta per iscritto e
registrato dal funzionario competente.
Sezione 539. I costi di un contratto di affitto sono a carico di entrambe
le parti allo stesso modo.
Sezione 540. La durata di affitto di beni immobili non può superare i
trenta anni. Se è fatto per un periodo più lungo, tale termine è ridotto a trenta
anni. Il periodo di cui sopra può essere rinnovato, ma non deve superare i
trenta anni dal momento del rinnovo.