CAPO III COMPITI DEL COMPRATORE
Sezione 486. L'acquirente è tenuto a prendere in
consegna i beni ceduti e a pagare il prezzo in conformità con i termini del
contratto di vendita.
Sezione 487. Il prezzo dei beni ceduti può essere
fissato dal contratto, o può essere lasciato da fissare in maniera concordata,
o può essere determinata nel corso della trattazione tra le parti.
Quando il prezzo non è determinato come sopra, il
compratore deve pagare un prezzo ragionevole.
Sezione 488. Se l'acquirente ha scoperto difetti
nella proprietà venduta, ha diritto di trattenere il prezzo o parte di esso
ancora non pagato, a meno che il venditore dia sicurezza adeguata.
Sezione 489. L'acquirente è inoltre autorizzato a
trattenere il prezzo tutto o in parte, se è minacciato, o ha buone ragioni per
credere che egli è in procinto di essere minacciato, con un'azione da un
creditore ipotecario o da una persona che chiede la proprietà venduta, fino a
quando il venditore fa cessare il pericolo con il quale è minacciato, o fino a
quando il venditore ha dato sicurezza adeguata.
Sezione 490. Se una data è fissata per la consegna
dei beni ceduti, si presume che la stessa è fissata per il pagamento del
prezzo.
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