CAPO IV Alcuni
tipi particolare delle vendite. PARTE I Vendita con diritto di riscatto.
Sezione
491. La vendita con diritto di riscatto è un contratto di vendita per cui la
proprietà del bene venduto passa al compratore ma è soggetta ad un accordo per
cui il venditore può riscattare quella proprietà.
Sezione 492.
Qualora la proprietà venduta venga riscattata entro il termine fissato dal
contratto o dalla legge, o nel caso in cui la persona che riscatta depositi il
prezzo del riscatto in un ufficio di deposito entro il periodo in cui può-rinunciando
al diritto di recedere dal prezzo, la proprietà del bene spetterà alla persona
che riscatta dal momento del pagamento o dal deposito del prezzo, a seconda dei
caso.
Nel caso
del deposito ai sensi del paragrafo uno, un funzionario dell'ufficio deposito
deve immediatamente notificare alla persona la redenzione, per cui la persona
che riscatta non deve rispettare la Sezione 333 terzo comma.
Sezione
493. Le parti possono convenire che l'acquirente non deve disporre del bene
venduto. Se si dispone di esso in contrasto con i’accordo, il compratore sarà
responsabile nei confronti del venditore per qualsiasi danno avvenuto a causa di questo.
Sezione 494.
Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro e non oltre:
(1) Dieci
anni dal momento della vendita in caso di beni immobili.
(2) Tre
anni dal momento della vendita in caso di beni mobili.
Sezione
495. Se nel contratto viene fornito un periodo più lungo, è ridotto a dieci
anni e tre anni rispettivamente.
Sezione
496. Il periodo di riscatto può essere successivamente prorogato da un
contratto, ma se il periodo totale è in eccesso del periodo ai sensi della
Sezione 494, è ridotto al periodo ai sensi della sezione 494.
L'estensione
del periodo di cui al paragrafo uno deve, almeno, avere qualche prova scritta
firmata dalla persona redenta. Nel caso dei beni la cui vendita deve essere
fatta per iscritto e registrato dal funzionario competente, l'estensione non
può essere impostata contro una terza persona che ha, per il valore e in buona
fede, acquisito e registrato il suo diritto a meno che tale scritto o prova
scritta siano registrati dal funzionario competente.
Sezione
497. Il diritto di riscatto può essere esercitato solo da:
(1) Il
venditore originale o suoi eredi, o
(2) Il
cessionario del diritto, o
(3) Ogni
persona a cui è espressamente permesso riscattare da un contratto.
Sezione
498. Il diritto di riscatto può essere esercitato soltanto contro:
(1)
L'acquirente originale
(2) Il
cessionario della proprietà o di un diritto sulla proprietà, a condizione che,
in caso di beni mobili, sapeva al momento del trasferimento che tali beni erano
oggetto di un diritto di riscatto.
Sezione
499. Se nessun prezzo di riscatto è fissato, la proprietà può essere riscattato
rimborsando il prezzo di vendita.
Se il
prezzo del riscatto o del prezzo di vendita, al momento del riscatto, è
superiore al prezzo reale di vendita più il quindici per cento l'anno, deve
essere rimborsate a un prezzo reale al quindici per cento per ogni anno di profitto.
Sezione
500. I costi della vendita a carico del compratore devono essere rimborsati
insieme al prezzo.
I costi del
riscatto sono a carico della persona che riscatta.
Sezione
501. La proprietà deve essere restituito nello stato in cui si trova al momento
del riscatto, ma se la proprietà è stata distrutta o deteriorata per colpa del
compratore questi deve riparare il danno.
Sezione
502. La persona che riscatta la proprietà la recupera libera da diritti creati
dall'acquirente originale o dei suoi eredi o cessionari prima del riscatto.
Se un
noleggio di beni in partecipazione con diritto di riscatto è registrato dal
funzionario competente, ha una validità di non più di un anno dalla sua durata
residua, a condizione che essa non è fatta con lo scopo di ferire il venditore.
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