PARTE III Responsabilità per sfratto
Sezione 475. Il venditore è responsabile per le
conseguenze di qualsiasi disturbo causato al pacifico possesso da parte del
compratore da qualsiasi persona che abbia sulla proprietà un diritto esistente
al momento della vendita o da colpa del venditore.
Sezione 476. Il venditore non è responsabile di un
disturbo causato da una persona i cui diritti erano noti al compratore al
momento della vendita.
Sezione 477. In ogni caso di disturbi in cui si
pone l'azione tra l'acquirente e una terza persona, l'acquirente ha il diritto
di convocare il venditore ad apparire in azione per essere imputato comune o
parte civile con l'acquirente, al fine di consentire alla Corte per risolvere
le controversie tra tutte le parti in una sola azione.
Sezione 478. Il venditore ha inoltre diritto, se
pensa sia corretto, di intervenire in azione al fine di impedire la pretesa
della terza persona.