PARTE III Responsabilità per sfratto
Sezione 475. Il venditore è responsabile per le
conseguenze di qualsiasi disturbo causato al pacifico possesso da parte del
compratore da qualsiasi persona che abbia sulla proprietà un diritto esistente
al momento della vendita o da colpa del venditore.
Sezione 476. Il venditore non è responsabile di un
disturbo causato da una persona i cui diritti erano noti al compratore al
momento della vendita.
Sezione 477. In ogni caso di disturbi in cui si
pone l'azione tra l'acquirente e una terza persona, l'acquirente ha il diritto
di convocare il venditore ad apparire in azione per essere imputato comune o
parte civile con l'acquirente, al fine di consentire alla Corte per risolvere
le controversie tra tutte le parti in una sola azione.
Sezione 478. Il venditore ha inoltre diritto, se
pensa sia corretto, di intervenire in azione al fine di impedire la pretesa
della terza persona.
Sezione 479. Il venditore è responsabile se, a
causa di sfratto, l'acquirente è privato di tutto o parte dei beni ceduti o se
la proprietà è soggetta ad un diritto, la cui esistenza compromette il suo
valore, forma, uso o beneficio e di cui l'acquirente non era a conoscenza al
momento della vendita.
Sezione 480. Se un immobile è dichiarato oggetto
di una servitù stabilita dalla legge, il venditore non è responsabile a meno
che non abbia espressamente garantito che la proprietà era libero da servitù, o
da quella particolare servitù.
Sezione 481. Se il venditore non era parte
all'azione originale, o se l'acquirente ha fatto un compromesso con una terza
persona, o ha ceduto a una sua richiesta, nessuna azione di responsabilità a
causa di sfratto può essere inserito entro tre mesi dopo la sentenza che
conclude la causa originale, o dopo la data del compromesso o da quando ha
ceduto alla terza persona.
Sezione 482. Il venditore non è responsabile per
sfratto nei seguenti casi:
(1) Se non c’è stata nessuna azione, e il
venditore dimostra che i diritti dell'acquirente sono stati persi a causa di
colpa del compratore, o
(2) Se l'acquirente non ha convocato il venditore
a comparire in azione, e il venditore dimostra che egli avrebbe avuto successo nell'azione,
sel’avesse chiamato a comparire, o
(3) Se il venditore è apparso in azione, ma la
pretesa del compratore è stata respinta per colpa del compratore.
In ogni caso il venditore è responsabile ogni
volta che è chiamato a comparire in azione e a prendere la parte del compratore come imputato
in comune o parte civile e rifiuta
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