Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere. Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo (Fabio, da una Preghiera tribale del nord Thailandia).

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giovedì 21 aprile 2016

Persone giuriche, disposizioni generali nel Codice civile e commerciale di Thailandia.

CAPITOLO II PERSONE GIURIDICHE. PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.

Sezione 65. Una persona giuridica può venire ad esistenza solo in virtù di questo Codice o di altra legge.
Sezione 66. Una persona giuridica ha diritti e doveri in conformità alle disposizioni del presente Codice o di altra legge nell'ambito dei suoi diritti  e doveri, o per il suo oggetto, come previsto o definito nella legge, regolamento o atto costitutivo.
Sezione 67. Fatto salvo il paragrafo 66, una persona giuridica gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri di una persona fisica, a causa della loro stessa natura, può essere goduto o sostenuta solo da una persona fisica solo.
Sezione 68. Il domicilio di una persona giuridica è il luogo in cui ha la sede principale o lo stabilimento, o che è stato scelto come un domicilio speciale nel suo regolamento o atto costitutivo.
Sezione 69. Nel caso in cui una persona giuridica ha diversi stabilimenti e ha la sua sede, il luogo della sua sede può anche essere considerato sua residenza per gli atti compiuti.

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