CAPITOLO II PERSONE GIURIDICHE. PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI.
Sezione 65. Una persona giuridica può
venire ad esistenza solo in virtù di questo Codice o di altra legge.
Sezione 66. Una persona giuridica ha
diritti e doveri in conformità alle disposizioni del presente Codice o di altra
legge nell'ambito dei suoi diritti e
doveri, o per il suo oggetto, come previsto o definito nella legge, regolamento
o atto costitutivo.
Sezione 67. Fatto salvo il paragrafo 66,
una persona giuridica gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi
doveri di una persona fisica, a causa della loro stessa natura, può essere
goduto o sostenuta solo da una persona fisica solo.
Sezione 68. Il domicilio di una persona
giuridica è il luogo in cui ha la sede principale o lo stabilimento, o che è
stato scelto come un domicilio speciale nel suo regolamento o atto costitutivo.
Sezione 69. Nel caso in cui una persona
giuridica ha diversi stabilimenti e ha la sua sede, il luogo della sua sede può
anche essere considerato sua residenza per gli atti compiuti.
Sezione 70. Una persona giuridica deve
avere uno o più rappresentanti, come prescritto dalla legge, dai regolamenti o
il suo atto costitutivo, le decisioni per quanto riguarda gli affari di persone
giuridiche sono prese con la maggioranza dei rappresentanti.
Sezione 71. Nel caso in cui una persona
giuridica ha diversi rappresentanti, se non è diversamente disposto dalla
legge, o da regolamenti dall’atto costitutivo, le decisioni per quanto
riguarda gli affari della persona giuridica sono realizzati da la maggioranza
di rappresentanti.
Sezione 72. Il cambio di rappresentanti
di persona giuridica o di qualsiasi restrizione, o modifica del potere dei
rappresentanti sarà efficace dopo aver rispettato la legge, i regolamenti o il
suo atto costitutivo, ma non può essere imposto contro terza persona in buona
fede .
Sezione 73. Se c’è un posto vacante tra
i rappresentanti della persona giuridica, e
vi è ragione di credere che un danno possa derivare da ritardi, la Corte
può, su istanza di qualsiasi persona interessata o del pubblico ministero, nominare
un rappresentante temporaneo.
Sezione 74. Nel caso in cui l'interesse
di una persona giuridica è in conflitto con quelli del rappresentante della
persona giuridica, quest'ultima non ha potere rappresentativo.
Sezione 75. Nel caso di cui la sezione
74, provoca una non-esistenza dei rappresentanti della persona giuridica, o il
numero dei rimanenti rappresentanti non può costituire il quorum della riunione
o è sufficiente per seguire tale materia, se non è altrimenti previsto dalla
legge, o stabilito nelle sue norme o atto costitutivo, le disposizioni della
sezione 73 si applicano alla nomina dei rappresentanti speciali, "mutatis
mutandis,.
Sezione 76. Una persona giuridica è
obbligata al risarcimento di qualsiasi danno arrecato a terzi da parte dei
propri rappresentanti o delle persone abilitate ad agire per conto della
persona giuridica nell'esercizio delle loro funzioni, riservandosi il diritto
di ricorrere contro chi ha causato il danno.
Se il danno è fatto ad altre persone per
un atto che non rientra nell'ambito di applicazione dell'oggetto o dei diritti e
doveri della persona giuridica, tutte le persone di cui al paragrafo uno che hanno
accettato tale atto o lo hanno eseguito sono solidalmente responsabili per la
compensazione .
Sezione 77. Le disposizioni in materia
di agente di questo codice si applicano al rapporto tra le persone giuridiche e
i suoi rappresentanti, e tra la persona giuridica, i suoi rappresentanti e i
terzi, "mutatis mutandis.
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