CAPITOLO II PERSONE
GIURIDICHE. PARTE III FONDAZIONI.
Sezione 110. Una
fondazione è costituita da immobili appositamente stanziati per carità
pubblica, religiosa, artistica, scientifica, l'istruzione o altre finalità di
interesse pubblico e non per la condivisione di lucro, ed è stata registrata ai
sensi delle disposizioni del presente codice.
La proprietà di una
fondazione deve essere gestita per l'implementazione degli oggetti di tale
fondazione, e non per la ricerca di interesse a favore qualsiasi persona.
Sezione 111. Una
fondazione deve avere i suoi regolamenti e deve avere un comitato composto da
almeno tre persone, per condurre gli affari della fondazione a norma di legge e
i regolamenti della fondazione.
Sezione 112. I regolamenti
devono avere almeno le seguenti indicazioni:
(1) Il nome
dell'associazione
(2) I suoi oggetti
(3) Indirizzi della sua
sede principale e tutte le sue filiali.
(4) La sua struttura al
momento della creazione.
(5) Regole per il Comitato
di Fondazione, vale a dire il numero degli amministratori, nomina degli
amministratori, durata in carica degli amministratori, il pensionamento degli amministratori,
le riunioni del Comitato.
(6) Regole per la gestione
della fondazione, la gestione della proprietà e la tenuta della contabilità
della Fondazione.
Sezione 113. La fondazione
deve avere la parola 'fondazione' incorporata con il suo nome.
Sezione 114. La domanda di
registrazione di una fondazione deve essere presentata per iscritto presso la
Cancelleria della zona in cui è situata la sede principale della fondazione, e
deve almeno specificare il proprietario della proprietà e l'elenco delle
proprietà appropriato per la fondazione insieme con l'elenco dei nomi, gli
indirizzi e l'occupazione di tutti gli aspiranti amministratori della
fondazione, inclusi i regolamenti della fondazione.
Sezione 115. Quando la
domanda di registrazione insieme con le norme vengono ricevuti dal cancelliere,
e l'applicazione è trovata corretta ai sensi della Sezione 114 e le norme
corrette ai sensi della Sezione 112, gli oggetti della fondazione non siano
contrarie alla legge o alla morale o non mette in pericolo l'ordine pubblico o
la sicurezza nazionale e tutti i particolari contenuti nella domanda o nei
regolamenti sono conformi agli oggetti della fondazione, o gli aspiranti
amministratori della fondazione hanno lo status e possono condurre una adeguata
gestione per attuare gli oggetti della fondazione, il cancelliere effettua la
registrazione ed emette un certificato di iscrizione della fondazione, la
registrazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Qualora si constati che
l'applicazione o le regole non sono conformi con la Sezione 114 o sezione 112,
o le indicazioni contenute nella domanda
o nei regolamenti non sono conformi all'oggetto della fondazione, o gli
aspiranti amministratori della fondazione non hanno lo status per condurre un’adeguata
gestione per attuare l'oggetto della fondazione, il cancelliere istruire il
richiedente su come effettuare la correzione o la modifica, ed è, dopo la
correzione o l'alterazione che si puo’ fare la registrazione e rilasciare un
certificato di iscrizione alla fondazione .
Il richiedente ha il
diritto di ricorrere per iscritto contro il provvedimento di rifiuto dell’iscrizione
al Ministro degli Interni attraverso il cancelliere entro trenta giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento di rifiuto.
Il ministro degli Interni
decide il ricorso e informa il ricorrente della decisione entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del ricorso scritto dal cancelliere. La decisione del
ministro degli Interni è definitiva.
Sezione 116. Prima che la
registrazione della fondazione venga fatta dal cancelliere, il richiedente per
la creazione di una fondazione ha il diritto di ritirare la domanda presentando
una comunicazione scritta al cancelliere. Il diritto di ritirare la domanda non
compete agli eredi. Nel caso in cui la domanda di costituzione della fondazione
è presenta da molte persone, se viene ritirata da ogni richiedente, essa si
estingue.
Sezione 117. Se il
richiedente la creazione di una fondazione muore prima della registrazione da parte
del cancelliere, e il defunto non fa un atto di volontà per la revoca della
domanda per la creazione di tale fondazione, la domanda deve essere ritenuta
efficace ed procede con la creazione di tale fondazione da parte degli eredi o dell’amministratore,
o da persona incaricata dal defunto. Se detta persona non riesce a procedere
con la creazione della fondazione entro centoventi giorni dalla morte del
richiedente, chiunque sia interessato o il pubblico ministero può procedere con
la materia in qualità di richiedente.
Se la fondazione non può
essere creato in conformità con gli oggetti fissati dal defunto e non disposizione
testamentaria è prevista in caso contrario, le disposizioni della sezione 1679
secondo comma si applica mutatis mutandis.
Se procedendo ai sensi della
Sezione 1679 la creazione non può essere fatta o la fondazione non può essere
creata ai sensi della sezione 115, la proprietà appropriata entrerà far parte
del patrimonio del defunto.
Sezione 118. Se c'è una
disposizione testamentaria di creare una fondazione ai sensi della sezione 1676,
la persona incaricata di creare le premesse ai sensi della Sezione 1677 primo
comma deve precedere con la materia ai sensi della Sezione 114 e ai sensi delle
disposizioni della presente sezione.
Se la persona incaricata
con il compito di creare le premesse di cui al paragrafo uno non riesce a
richiedere la registrazione per effettuare la creazione della fondazione entro
centoventi giorni dalla data in cui la disposizione testamentaria per creare la
fondazione è venuto a o avrebbe dovuto venire a conoscenza di detta persona,
ogni persona interessata o il pubblico ministero può chiedere per tale
registrazione.
Se chi ha richiesto la
registrazione della fondazione non riesce a fare modifiche o alterazioni in
conformità con le istruzioni, chiunque sia interessato o il pubblico ministero
possono presentare di nuovo domanda per tale registrazione.
Sezione 119. Se il
testamento che contiene la disposizione testamentaria non ha le particolarità
previste nella sezione 112 (1) (3) (5) o (6), il richiedente ai sensi della
sezione 118 può stipulare le suddette indicazioni.
Se una persona interessata
fa una protesta nei confronti del l’applicante, il cancelliere dare l’ordine
che riterrà opportuno e ne informa il richiedente e il manifestante, che
possono presentare una protesta al tribunale entro sessanta giorni conteggio dalla
data di ricevimento della notifica del cancelliere. Il cancelliere non deve
prendere in considerazione la registrazione, ma aspettare la sentenza o
l'ordinanza della corte e conformarvisi. Se nessuna protesta è presentata entro
il limite di tempo, il cancelliere prende in considerazione l'iscrizione secondo
l'ordine avuto.
Sezione 120. Se ci sono
molti candidati per la registrazione della fondazione sotto la volontà dello
stesso de cuius, e le applicazioni si contraddicono a vicenda, il cancelliere
convocare i candidati per fare un accordo. Se i candidati non si presentano o
non si può venire a un accordo entro un periodo di tempo fissato dal
cancelliere, il cancelliere puo’ dare un ordine che riterrà opportuno, e le
disposizioni della sezione 119 si applicano mutatis mutandis.
Sezione 121. Dopo la
registrazione della fondazione, se il richiedente la creazione della fondazione
è ancora vivo, la proprietà appropriata spetta all'autore della fondazione a
partire dalla data di registrazione della fondazione da parte del cancelliere.
Se il richiedente per la
creazione di una fondazione muore prima della registrazione della fondazione da
parte del cancelliere, la proprietà appropriata spetta alla fondazione dalla
morte del richiedente dopo la registrazione.
Sezione 122. La fondazione
così registrato è una persona giuridica.
Sezione 123. Una
fondazione è rappresentata nelle sue relazioni con terze persone dalla sua
commissione.
Sezione 124. Tutte le attività
svolte dal comitato de fondazione sono valide anche se risulterà in seguito che
vi è un qualche errore per quanto riguarda la nomina o la qualifica degli
amministratori della Fondazione.
Sezione 125. La nomina dei
nuovi amministratori della fondazione o la modifica degli stessi sono
realizzati in conformità con i regolamenti della fondazione e deve essere
registrato entro trenta giorni a decorrere dalla data di tale nomina o modifica
degli amministratori della fondazione.
Se il cancelliere si constata
che uno qualsiasi degli amministratori ai sensi del paragrafo uno non ha lo status
per attuare gli oggetti della fondazione, il cancelliere può rifiutare la
registrazione.
In caso di rifiuto della
fondazione, il cancelliere comunica i motivi di tale rifiuto entro sessanta
giorni a decorrere dalla data della domanda, nonché le disposizioni, di cui
alla sezione 115 comma quarto e quinto comma, mutatis mutandis, devono essere
applicate.
Nel caso in cui gli amministratori
della fondazione lasciano il loro ufficio e nessun amministratore è rimasto o i
restanti amministratori sono in grado di svolgere la loro funzione, il
direttore che ha lasciato libero il suo ufficio deve, se non previsto dai regolamenti
della fondazione, eseguire ulteriormente la funzione di direttore fino a che
alla fondazione viene notificato dal cancelliere la registrazione del nuovo
direttore.
Sezione 126. Fatto salvo
il paragrafo 127, la commissione di fondazione è autorizzata a modificare i
regolamenti della fondazione.
Se le regole e modi di
modifica sono stati forniti nei regolamenti delle fondazioni, la modifica deve
essere fatta in base a quanto previsto nei regolamenti e sarà depositato per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro entro trenta giorni a decorrere
dalla data di modifica dal comitato di fondazione, e la disposizione della
Sezione 115 si applica mutatis mutandis.
Sezione 127. La modifica
di uno dei dati contenuti nei regolamenti della fondazione ai sensi della
sezione 112 (2) può essere fatta solo per i seguenti scopi:
Per l'attuazione del
possibile oggetto della fondazione; o
Il cambiamento di
circostanza rende l'oggetto della fondazione meno benefico o la rende non in
grado di portare avanti le attività per soddisfare l'oggetto della fondazione,
e l'oggetto della fondazione così modificato è vicino agli obbiettivi
originali.
Sezione 128. Il
cancelliere ha il potere di ispezionare, controllare e supervisionare che l'esercizio
di attività nella fondazione siano conformi alla legge e ai regolamenti della
fondazione. A tal fine, il cancelliere o qualsiasi funzionario competente incaricato
dal cancelliere per iscritto avrà il potere;
Dare l'ordine per iscritto
a un direttore, funzionario, dipendente o agente della fondazione di dare
spiegazioni e presentare fatti riguardanti l'attività della fondazione, o
convocare suddetta persona per un'inchiesta o istruirlo per inviare o produrre
libri contabili e altri documenti della fondazione per l'ispezione.
Entrare nella sede della fondazione
tra alba e il tramonto per il controllo degli affari della fondazione.
Nello svolgimento del suo dovere,
ai sensi del paragrafo uno, il cancelliere deve produrre la sua carta
d'identità, mentre i funzionari competenti affidati devono produrre a qualsiasi
persona interessata le loro carte d'identità e una lettera consente loro di
agire emessa dal cancelliere.
Sezione 129. Ogni direttore
che provoca danni alla fondazione attraverso la sua attività o svolge attività
contrarie alla legge o ai regolamenti della fondazione, può su richiesta del
cancelliere, pubblico ministero o di qualsiasi persona interessata, essere
sospeso dalla carica di direttore della fondazione da parte del giudice.
Se lo svolgimento delle
attività di cui al paragrafo uno è da parte del comitato di fondazione o gli
oggetti della fondazione non siano attuare senza cause ragionevoli da parte
della commissione, il giudice può, su richiesta del cancelliere, il pubblico
ministero o di qualsiasi persona interessata, dare un ordine estromettere il
comitato dall'ufficio.
In caso di licenziamento
di alcuni amministratore o del comitato di fondazione da parte del giudice ai sensi
del paragrafo uno o due il giudice può nominare altri direttori o una
commissione al posto di un direttore o della commissione di fondazione respinti
e il cancelliere procede alla registrazione della persona che è stato nominato
come direttore della fondazione da parte del giudice.
Sezione 130. Una
fondazione è sciolto;
In seguito a tale causa,
come previsto dal regolamento, o
Se terminato il periodo di
tempo definito, per la scadenza di tale periodo, o
Se non si puo’ formare un
qualsiasi obbiettivo, se il suo obbiettivo è raggiunto o è diventato
impossibile raggiungerlo, o
Al momento della
fondazione di diventare bancarotta, o
Con un ordine del
tribunale per sciogliere la fondazione ai sensi della sezione 131.
Sezione 131. Su richiesta
del cancelliere, dei pubblici ministeri o di qualsiasi persona interessata, il
giudice può ordinare che una fondazione sia sciolta nei seguenti casi;
(1) Sembra che gli oggetti
della fondazione sono in contrasto con la legge.
(2) Sembra che la
fondazione ha fatto business in contrasto con la legge o la morale, o può
mettere in pericolo la quiete pubblica o la sicurezza nazionale.
(3) Sembra che la fondazione
non può procedere nelle sue attività per una qualsiasi causa o ha smesso di
fare affari per più di due anni.
Sezione 132. Quando si
verifica un caso ai sensi della Sezione 130 (1) (2) o (3), il comitato di
fondazione che ricopre la carica al momento dello scioglimento della fondazione
comunica al cancelliere dello scioglimento entro quaranta giorni a contare dalla
data del suo scioglimento. Se il giudice emette una sentenza definitiva o dà un
ordine finale di bancarotta ai sensi della sezione 130 (4), o dà un ordine
finale di sciogliere la fondazione ai sensi della sezione 131, il tribunale
notifica al cancelliere di detta sentenza o ordine. Il cancelliere pubblica lo scioglimento
della fondazione sulla Gazzetta ufficiale.
Sezione 133. Allo
scioglimento della fondazione, la liquidazione della fondazione deve essere fatta,
e le disposizioni di cui al Libro III, Titolo 22 riguardo alla liquidazione
delle unioni registrate, in accomandita semplice e società per azioni si
applica alla liquidazione dei mutatis mutandis della fondazione.
A tal fine, la relazione la
liquidazione deve essere presentata al cancelliere dal liquidatore e deve
essere approvato dal cancelliere.
Sezione 134. Dopo la
liquidazione, le attività rimanenti sono trasferite a tale fondazione o persona
giuridica il cui oggetto è conforme alla Sezione 110, come specificato nel
regolamento, il pubblico ministero, il liquidatore o qualsiasi persona
interessata può rivolgersi al giudice per far si che i beni passino ad altra
fondazione o persona giuridica il cui oggetto è molto simile a quello di tale
fondazione.
Se la fondazione è sciolta
per ordine del tribunale ai sensi della Sezione 131 (1) e (2) o
l'appropriazione dei beni di cui al comma uno non può essere fatta, il
patrimonio della fondazione spettano allo Stato.
Sezione 135. Ricorrendo al
cancelliere, chiunque può accedere ai documenti relativi ad una fondazione
tenuto dal cancelliere o richiedere copie autenticate di tali documenti e il
cancelliere conformarvisi dopo il pagamento di una tassa come prescritto dai regolamenti
ministeriali.
Sezione 136. Il ministro
degli Interni deve prendere in carico il controllo della esecuzione delle
disposizioni della presente parte e ha il potere di nominare il cancelliere e
emanare disposizioni ministeriali sulla;
La domanda di
registrazione e la realizzazione di registrazione.
Le tariffe per la
registrazione, l'ispezione dei documenti e la copia di documenti, nonché la
tassa per tutte le attività riguardanti la fondazione da eseguire a cura del
cancelliere compresa l'esenzione di dette tasse.
Forme delle carte
d'identità del cancelliere e di un funzionario competente.
La conduzione degli affari
della fondazione e il suo registro.
Qualsiasi altra questione
per lo svolgimento delle disposizioni del presente titolo.
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