TITOLO VI ATTI GIURIDICI. CAPITOLO
I DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione 149. Gli atti
giuridici sono legittimi atti volontari, lo scopo immediato dei quali è di
stabilire relazioni tra
le persone, per creare, modificare, trasferire, conservare o estinguere
diritti.
Sezione 150. Un atto è
nulla se il suo oggetto è espressamente vietata dalla legge o è impossibile, o
è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.
Sezione 151. Un atto non è
nullo a causa della sua diversità da qualsiasi disposizione di qualsiasi legge,
se tale legge non riguarda l'ordine pubblico o la morale.
Sezione 152. Un atto che
non è nella forma prescritta dalla legge è nullo.
Sezione 153. Un atto non
conforme ai requisiti in materia di capacità della persona è annullabile.
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