Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere. Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo (Fabio, da una Preghiera tribale del nord Thailandia).

venerdì 22 aprile 2016

Atti giuridici – Disposizioni generali nel Codice civile e commerciale di Thailandia.

TITOLO VI ATTI GIURIDICI. CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 149. Gli atti giuridici sono legittimi atti volontari, lo scopo immediato dei quali è di stabilire relazioni tra le persone, per creare, modificare, trasferire, conservare o estinguere diritti.
Sezione 150. Un atto è nulla se il suo oggetto è espressamente vietata dalla legge o è impossibile, o è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.
Sezione 151. Un atto non è nullo a causa della sua diversità da qualsiasi disposizione di qualsiasi legge, se tale legge non riguarda l'ordine pubblico o la morale.
Sezione 152. Un atto che non è nella forma prescritta dalla legge è nullo.
Sezione 153. Un atto non conforme ai requisiti in materia di capacità della persona è annullabile.

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