TITOLO III COSE
Sezione 137. Le cose sono
oggetti corporei.
Sezione 138. La proprietà
comprende le cose così come gli oggetti incorporei, suscettibili di avere un valore
e di essere appropriate.
Sezione 139. I beni
immobili comprendono la terra e le cose fissate stabilmente al terreno o che
formano un corpo con essa. Esso comprende diritti reali connessi con la terra o
le cose fisse o che formano un corpo con la terra.
Sezione 140. I beni mobili
denota cose diverse da beni immobili. Esse includono i diritti ad esse
connessi.
Sezione 141. cose
divisibili sono quelli che può essere separato in parti reali e distinti,
ciascuno formando un tutto perfetto.
Sezione 142. cose indivisibili
sono quelli che non possono essere separati senza alterazioni nella loro
sostanza, così come quelle che sono considerate indivisibili per legge.
Sezione 143. fuori del
commercio cose sono cose incapaci di appropriazione, e quelli giuridicamente
inalienabili.
Sezione 144. Una parte dei
componenti di una cosa è quella che, secondo la sua natura o consuetudini
locali, è essenziale per la sua esistenza e non possono essere separati senza
distruggere, danneggiare o alterarne la forma o natura.
Sezione 145. Gli alberi
piantati per un periodo illimitato di tempo sono considerati componenti del
terreno su cui si trovano.
Alberi che crescono
soltanto per un periodo limitato di tempo e colture che possono essere raccolte
una o più volte l'anno non sono componenti della terra.
Sezione 146. Le cose
temporaneamente fissate al terreno o ad un edificio non diventano componenti
del terreno o fabbricato. La stessa regola si applica a un edificio o altra
struttura che, nell’esercizio di un diritto sul terreno di un'altra persona, è
stato fissato alla terra da parte di chi ha tale diritto.
Sezione 147. Gli accessori
sono cose mobili, che sono, secondo la solita concezione locale o chiara
intenzione del proprietario della cosa principale, collegate a tale cosa in
modo permanente per la sua gestione, uso o conservazione, e, per collegamento,
regolazione o in altro modo, portato dal proprietario in relazione con la cosa
principale, in cui deve servire la cosa principale.
Anche se un accessorio
viene temporaneamente servito dalla cosa principale, non cessa di essere un
accessorio.
Salvando speciali
disposizioni contrarie, l'accessorio segue la cosa principale.
Sezione 148. Il frutto di
una cosa è un frutto naturale o un frutto legale.
Il frutto naturale denota
ciò che è un prodotto naturale di ed è ottenuto da una cosa in un possesso
normale o del loro impiego; ed è capace di acquisizione al momento in cui viene
reciso dalla cosa.
Il frutto legale denota
una cosa o altro interesse ottenuto periodicamente dal proprietario da un'altra
persona per l'uso della cosa; è calcolato e può essere acquisito giorno per
giorno o secondo un periodo di tempo fisso.
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