Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere. Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo (Fabio, da una Preghiera tribale del nord Thailandia).

venerdì 22 aprile 2016

Cose nel Codice civile e commerciale di Thailandia.

TITOLO III COSE

Sezione 137. Le cose sono oggetti corporei.
Sezione 138. La proprietà comprende le cose così come gli oggetti incorporei, suscettibili di avere un valore e di essere appropriate.
Sezione 139. I beni immobili comprendono la terra e le cose fissate stabilmente al terreno o che formano un corpo con essa. Esso comprende diritti reali connessi con la terra o le cose fisse o che formano un corpo con la terra.
Sezione 140. I beni mobili denota cose diverse da beni immobili. Esse includono i diritti ad esse connessi.
Sezione 141. cose divisibili sono quelli che può essere separato in parti reali e distinti, ciascuno formando un tutto perfetto.
Sezione 142. cose indivisibili sono quelli che non possono essere separati senza alterazioni nella loro sostanza, così come quelle che sono considerate indivisibili per legge.
Sezione 143. fuori del commercio cose sono cose incapaci di appropriazione, e quelli giuridicamente inalienabili.
Sezione 144. Una parte dei componenti di una cosa è quella che, secondo la sua natura o consuetudini locali, è essenziale per la sua esistenza e non possono essere separati senza distruggere, danneggiare o alterarne la forma o natura.
Il proprietario di una cosa ha la proprietà di tutte le sue componenti.
Sezione 145. Gli alberi piantati per un periodo illimitato di tempo sono considerati componenti del terreno su cui si trovano.
Alberi che crescono soltanto per un periodo limitato di tempo e colture che possono essere raccolte una o più volte l'anno non sono componenti della terra.
Sezione 146. Le cose temporaneamente fissate al terreno o ad un edificio non diventano componenti del terreno o fabbricato. La stessa regola si applica a un edificio o altra struttura che, nell’esercizio di un diritto sul terreno di un'altra persona, è stato fissato alla terra da parte di chi ha tale diritto.
Sezione 147. Gli accessori sono cose mobili, che sono, secondo la solita concezione locale o chiara intenzione del proprietario della cosa principale, collegate a tale cosa in modo permanente per la sua gestione, uso o conservazione, e, per collegamento, regolazione o in altro modo, portato dal proprietario in relazione con la cosa principale, in cui deve servire la cosa principale.
Anche se un accessorio viene temporaneamente servito dalla cosa principale, non cessa di essere un accessorio.
Salvando speciali disposizioni contrarie, l'accessorio segue la cosa principale.
Sezione 148. Il frutto di una cosa è un frutto naturale o un frutto legale.
Il frutto naturale denota ciò che è un prodotto naturale di ed è ottenuto da una cosa in un possesso normale o del loro impiego; ed è capace di acquisizione al momento in cui viene reciso dalla cosa.
Il frutto legale denota una cosa o altro interesse ottenuto periodicamente dal proprietario da un'altra persona per l'uso della cosa; è calcolato e può essere acquisito giorno per giorno o secondo un periodo di tempo fisso.

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