LIBRO III - I contratti specifici. TITOLO I. VENDITA. CAPITOLO I. NATURA ED
ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI VENDITA. PARTE I Disposizioni generali
Sezione 453. La vendita è un contratto con il
quale una persona, chiamato venditore, trasferisce a un'altra persona, chiamato
acquirente, la proprietà di beni, e l'acquirente si impegna a pagare al
venditore un prezzo per questo.
Sezione 454. Una precedente promessa di vendita
effettuata da una parte ha l'effetto di una vendita solo quando l'altra parte
ha comunicato la sua intenzione di completare la vendita e tale comunicazione
ha raggiunto la persona che ha fatto la promessa.
Se il tempo è stato fissato nella promessa di tale
notifica, la persona che ha fatto la promessa può fissare un termine
ragionevole e informare l'altra parte di dare una risposta definitiva entro
tale termine se egli completerà la vendita o meno. Se entro tale tempo non dà
una risposta definitiva, la promessa precedente perde il suo effetto.