CAPITOLO II EFFETTO
DI OBBLIGHI. PARTE I NON-PRESTAZIONI.
Sezione 203. Se
un tempo per le prestazioni non è né fisso né condizionato dalle circostanze,
il creditore può esigere la prestazione immediatamente, e il debitore può
svolgere la sua parte immediatamente.
Se un tempo è
fisso, si deve presumere, in caso di dubbio, che il creditore non può
richiedere la prestazione prima di quel momento; il debitore, tuttavia, può
eseguire in precedenza.
Sezione 204. Se
il debitore non esegue dopo avvertimento dato dal creditore dopo la maturità,
egli è in mora attraverso l'avviso.
Se un tempo è
fissato per le prestazioni, il debitore è in mora senza preavviso, se non
esegue al momento fissato. La stessa regola vale se un avviso è necessario a far
precedere la performance, e il tempo è fissato in modo tale che possa essere
annoverato dal calendario dal momento della notifica.
Sezione 205. Il
debitore non è in mora fintantoché la prestazione non viene effettuata in
conseguenza di una circostanza di una circostanza per cui non è responsabile.
Sezione 206. In
obblighi derivanti da un atto illegittimo, il debitore è in mora dal momento in
cui ha commesso l’atto.
Sezione 207. un
creditore è in errore se, senza base legale,non accetta le prestazioni offerto
a lui.
Sezione 208. La
prestazione deve essere realmente in adesione al creditore in modo che possa avere
la sua influenza.
Ma se il
creditore ha dichiarato al debitore che non accetterà le prestazioni, o se per
effettuare l'esecuzione di un atto del creditore è necessario, è sufficiente
che il debitore dia nota che tutti i preparativi per effettuare le prestazioni
sono state fatti e che è lui accetta. In questi casi la comunicazione da parte
del debitore è equivalente a un’offerta.
Sezione 209. Se
un tempo certo è fissato per l'atto che deve essere fatto da parte del
creditore, l’offerta è necessaria solo se il creditore fa l'atto a tempo
debito.
Sezione 210. Se
il debitore è tenuto a svolgere la sua parte solo dopo contro prestazioni da
parte del creditore, il creditore è in default se, anche se disposti ad
accettare la prestazione offerta, che non offre le contro-prestazioni
richieste.
Sezione 211. Un
creditore non è in default se il debitore non è in grado di effettuare la prestazione
al momento dell’offerta, o, nel caso previsto dalla sezione 209, al momento
fissato per l'atto del creditore.
Sezione 212. Se
il tempo di esecuzione non è fisso, o se il debitore è autorizzato a svolgere
prima del tempo fissato, il creditore non è in ritardo a causa del fatto che
egli è temporaneamente impedito di accettare la prestazione offerta, a meno che
il debitore gli abbia dato comunicazione di questa performance con un tempo
ragionevole d’anticipo.
Sezione 213. Se
un debitore non adempie il suo obbligo, il creditore può fare una richiesta
alla Corte per le prestazioni obbligatorie, salvo che la natura
dell'obbligazione non lo consente.
Quando la natura
di un obbligo non permette la prestazione obbligatoria, se il soggetto
dell'obbligo è il fare di un atto, il creditore può rivolgersi al giudice per
averlo fatto da una terza persona a spese del debitore; ma se il soggetto
dell'obbligo sta facendo un atto giuridico, un giudizio può essere sostituito
da una dichiarazione di volontà da parte del debitore.
Per quanto
riguarda l'obbligo il cui soggetto è la prestazione di un atto, il creditore
può chiedere la rimozione di ciò che è stato fatto a spese del debitore e avere
le giuste misure adottate per il futuro.
Le disposizioni
dei paragrafi precedenti non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni.
Sezione 214.
Fatte salve le disposizioni della sezione 733, il creditore ha il diritto di
avere il suo obbligo eseguito con rivalsa su tutta la proprietà del debitore
tra cui i soldi e altri beni dovuti al debitore da terze persone.
Sezione 215.
Quando il debitore non esegue l'obbligo secondo il vero intento e lo scopo
della stesso, il creditore può chiedere il risarcimento per eventuali danni
causati di conseguenza.
Sezione 216. Se
per una ragione di default, la performance diventa inutile per il creditore,
egli può rifiutare di accettare e richiedere un risarcimento per inadempimento.
Sezione 217. Il
debitore è responsabile di tutta la negligenza durante la sua inadempienza..
Egli è anche responsabile per impossibilità della prestazione derivante accidentalmente
durante l’ inadempienza, a meno che il danno ci sarebbe
stato anche se avesse adempiuto a tempo debito.
Sezione 218.
Quando la prestazione diventa impossibile in conseguenza di una circostanza per
la quale il debitore è responsabile, il debitore deve risarcire il creditore
per i danni derivanti dal mancato adempimento.
In caso di
impossibilità parziale, il creditore può, rifiutando la parte ancora possibile
delle prestazioni, chiedere un risarcimento per inadempimento dell'intera
obbligazione, se la parte ancora possibile di prestazioni è inutile per lui.
Sezione 219. Il
debitore è esonerato dall'obbligo di eseguire se la prestazione diventata impossibile
in conseguenza di circostanze, per le quali non è responsabile, che si verifica
dopo la creazione dell'obbligo.
Se il debitore,
dopo la creazione dell'obbligo, diventa incapace di eseguire, è equivalente ad
una circostanza che rende impossibile la prestazione.
Sezione 220. Il
debitore è responsabile per colpa del suo agente, e della persona che egli
impiega nello svolgimento del suo obbligo, nella stessa misura che per colpa
sua. In tal caso, le disposizioni della sezione 373 non hanno alcuna
applicazione.
Sezione 221. Un
debito in denaro che produce interessi cessa di produrre interessi durante l’inadempimento
del creditore.
Sezione 222. La
richiesta dei danni è per risarcimento di tutti i danni, come di solito nascono
dalla non prestazione.
Il creditore può
chiedere un risarcimento anche per i danni sorti da circostanze particolari,
quando l'interessato ha previsto o avrebbe dovuto prevedere tali circostanze.
Sezione 223. Se
una colpa della parte lesa ha continuato nel causare danno, l'obbligo di
risarcire la parte lesa e la misura della compensazione da effettuare dipende
dalle circostanze, in particolare su quanto il danno è stato causato
principalmente dall’una o dall'altra parte.
Ciò vale anche se
la colpa della parte lesa consisteva solo in una omissione di richiamare
l'attenzione del debitore per il rischio di un infortunio particolarmente grave
che il debitore non sapeva o non avrebbe potuto sapere, o in un'omissione di
evitare o mitigare l'infortunio. Le disposizioni della sezione 220 si applicano
mtandis mutandis.
Sezione 224.
Denaro che produce interessi durante l’inadempienzali produce inragione del sette e mezzo per cento annuo. Se il creditore
può esigere maggiori interessi su qualsiasi altra base legittima, questo
continua ad essere pagato.
Gli interessi di
mora non deve essere pagato al momento degli interessi.
Prova di
ulteriori danni è ricevibile.
Sezione 225. Se
il debitore è obbligato a rendere compensazione per il valore di un oggetto che
è perito durante l’inadempimento, o che non puo’ essere consegnatio per un
motivo che si è creato durante l’inadempimento, il creditore può esigere gli
interessi sulla somma da versare come compensazione, dal momento che serve come
base per la stima del valore. La stessa regola si applica se il debitore è
obbligato a mettere compensazione per la perdita di valore di un oggetto che si
è deteriorato durante l’inadempimento.
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