LIBRO II OBBLIGAZIONI.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPITOLO I SOGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE.
Sezione 194. in
virtù di un obbligo il creditore ha diritto di rivendicare le prestazioni da
parte del debitore. La prestazione può consistere in un’astensione.
Sezione 195.
Quando la cosa che forma l’oggetto di un obbligo è descritta solo in natura, se
la sua qualità non può essere determinata dalla natura dell'atto giuridico o dalla
volontà delle parti, il debitore deve consegnare una cosa di qualità media.
Se il debitore ha
fatto ogni cosa necessaria da parte sua per la consegna di una cosa, o se su ottenendo
il consenso del creditore ha designato una cosa per la consegna, tale cosa
diventa da quel momento il soggetto dell'obbligo.
Sezione 196. Se
un debito di denaro è espresso in valuta estera, il pagamento può essere
effettuato in valuta tailandese.
La commutazione
viene effettuata in base al tasso di cambio corrente nel luogo di pagamento al
momento del pagamento.
Sezione 197. Se
un debito di denaro è dovuta in uno specifico tipo di denaro che non è più
attuale è al momento del pagamento, sarà come se il tipo di denaro per il pagamento
non fosse stato specificato.
Sezione 198. Se
sono possibili più prestazioni ma in modo tale che solo una di loro è quella
che deve essere fatta, il diritto di scelta appartiene al debitore, se non
diversamente stabilito.
Sezione 199. La
scelta è fatta con una dichiarazione di volontà alla controparte. La prestazione scelta è considerata l'unica in causa fin dall'inizio.
Sezione 200. Se
la scelta deve essere fatta entro un periodo di tempo, e la parte che ha il
diritto di scelta non la esercita entro tale periodo, il diritto di scelta
passa all'altra parte.
Se è stato
fissato alcun periodo di tempo, quando l'obbligazione diventa dovuta, la parte
che non ha il diritto di elezione può comunicare all'altra parte di esercitare
il suo diritto di scelta entro un tempo ragionevole da fissare in tale avviso.
Sezione 201. Se è una terza persona che deve fare la scelta, questa
deve essere fatta da una dichiarazione di volontà fatta dal debitore, che deve
informare il creditore.
Se tale terza
persona non può fare la scelta o non è disposto a farla, il diritto di scelta
passa al debitore.
Sezione 202. Se
uno degli atti di adempimento si rivela impossibile fin dall'inizio, o se è successivamente
impossibile, l'obbligo è limitato agli altri atti della prestazione. Questa
limitazione non si pone se la prestazione diventa impossibile in conseguenza di
una circostanza per la quale la che non ha diritto di eleggere è responsabile.
Nessun commento:
Posta un commento