Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere. Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo (Fabio, da una Preghiera tribale del nord Thailandia).

sabato 23 aprile 2016

Prescrizione - Disposizioni generali nel Codice civile e commerciale di Thailandia.

TITOLO VI PRESCRIZIONE CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 193/9. Una rivendicazione cade in  prescrizione se non è stata eseguita entro il periodo di tempo fissato dalla legge.
Sezione 193/10. Dopo la scadenza del termine di prescrizione per i crediti, il debitore ha diritto a rifiutare le prestazioni.
Sezione 193/11. I periodi di prescrizione fissato dalla legge non possono essere estesi o ridotti.
Sezione 193/12. La prescrizione Prescrizione inizia dal momento in cui la domanda può essere presentata. Se la richiesta è quella di una tolleranza, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto viene violato..
Sezione 193/13. Se il creditore non può pretendere prestazioni fino a quando non ha dato comunicazione al debitore, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la notifica può essere data. Se il debitore non è tenuto a svolgere attività fino a quando un determinato periodo è trascorso dal momento in cui  ha la  comunicazione, la prescrizione decorre dalla scadenza di questo periodo.
Sezione 193/14. Prescrizione è interrotta se:
(1) Il debitore ha riconosciuto la pretesa nei confronti del creditore con conferma scritta, da parte pagamento, il pagamento degli interessi, dando la sicurezza, o da qualsiasi atto inequivocabile che implica il riconoscimento della pretesa.
(2) Il creditore entra un'azione per la restituzione del credito o per richiedere le prestazioni.
(3) Il creditore inizia un arbitrato per la ricezione di un debito.
(4) Il creditore inizia la controversia ad arbitrato.
(5) Il creditore fa qualsiasi atto che ha  un effetto equivalente ad entrare in azione.
Sezione 193/15. Quando la prescrizione viene interrotta, il periodo di tempo trascorso prima dell'interruzione non conta per la prescrizione.
Un nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l'interruzione cessa.
Sezione 193/16. Il creditore di un obbligo per il pagamento di denaro periodicamente ha il diritto di esigere dal debitore, in qualsiasi momento prima del completamento del periodo di prescrizione, un riconoscimento scritto dell'obbligo al fine di ottenere la prova della interruzione della prescrizione.
Sezione 193/17. Nel caso in cui prescrizione è interrotta a causa del e ai sensi della sezione 193/14 (2), se la Corte con una sentenza definitiva ha respinto  il ricorso, o l'azione è terminata ed è stata  ritirata o abbandonato, la prescrizione si considera come non mai interrotta.
Nel caso in cui la Corte rifiuta di accettare, restituire o respinge l'azione sul terreno della mancanza di giurisdizione, oppure il ricorso è respinto con il diritto di ripresentare l'azione in tribunale e il periodo di prescrizione è scaduto e i procedimenti sono pendenti, o sono scaduti entro sessanta giorni dalla data della o della sentenza o dell’ordine ordine definitivo, il creditore ha il diritto di entrare in un'azione in Corte per vedere soddisfatta la sua richiesta o per richiedere l’esecuzione dell'obbligo entro sessanta giorni dalla data della sentenza o ordine.
Sezione 193/18. Le disposizioni della sezione 193/17, si applicano, mutatis mutandis, per l'interruzione della prescrizione a causa del caso ai sensi della Sezione 193/14 (3), (4) e (5).
Sezione 193/19. Se in qualsiasi momento in cui la prescrizione sarebbe finita, e al creditore è impedito da cause di forza maggiore di effettuare un'interruzione, la prescrizione non è completata fino a trenta giorni dopo il momento in cui tale forza maggiore ha cessato di esistere.
Sezione 193/20. Se la prescrizione della domanda di un minore o una persona dalla mente malata sia questi dichiarato incompetente o no, è sospesa finché detta persona non acquisisce piena capacità, o per un anno dal giorno in cui detta persona ha un rappresentante legale o un tutore, e non e completata fino alla scadenza di un anno da quando ha acquisito piena capacità o ha un rappresentante legale o tutore, a seconda dei casi. Se il periodo di prescrizione del credito è più breve di un anno, il periodo più breve di tempo si applica al posto del suddetto periodo di un anno.
Sezione 193/21. Se la prescrizione della domanda di un minore, un incompetente o un quasi-incompetente contro il suo legale rappresentante, tutore o curatore scade mentre detta persona non acquisisce piena capacità, o entro un anno dal giorno in cui detta persona è senza legale rappresentante, tutore o curatore, deve essere completata  alla scadenza di un anno dopo aver acquisito piena capacità o dopo che ha un rappresentante legale, tutore o curatore, a seconda dei casi.. Se il periodo di prescrizione del credito è più breve di un anno, il periodo più breve di tempo si applica al posto del suddetto periodo di un anno.
Sezione 193/22. Se la prescrizione dei crediti tra coniugi sarebbe scaduto prima che entro un anno dopo la dissoluzione del matrimonio, non è stata completata fino alla scadenza di un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.
Sezione 193/23. La prescrizione di un credito esistente a favore o contro un defunto scade entro un anno dopo la data della morte, il termine di prescrizione non è completata fino alla scadenza di un anno dopo la morte.
Sezione 193/24. Il vantaggio della prescrizione può essere revocato solo dopo che è stato completato, ma tale rinuncia non pregiudica il diritto di terzi, o della fideiussione.
Sezione 193/25. Quando la prescrizione è stata completata, il suo effetto si ricollega al giorno in cui ha cominciato a funzionare.
Sezione 193/26. Con la rivendicazione principale le richieste di prestazioni accessorie dipendenti da essa sono bloccate dalla prescrizione, anche se la prescrizione particolare che si applica alle pretesa accessorie  non è ancora completa.
Sezione 193/27. Il blocco della domanda principale per la prescrizione non impedisce a un creditore ipotecario, al titolare un pegno, di un diritto di ritenzione o a un creditore che ha diritto di prelazione sulla proprietà del debitore detenuti da lui, di far valere il suo diritto fuori dall’ipoteca, pegno o immobili detenuti. Ma in esercizio del diritto del creditore non può avere più di cinque anni per interessi di mora.
Sezione 193/28. Se una qualsiasi atto di prestazioni è fatto in soddisfazione di una richiesta sbarrata dalla prescrizione, il valore di tale prestazione non può essere richiesto di nuovo, anche se la prestazione è stata effettuata in ignoranza della prescrizione.
Le disposizioni del paragrafo uno, si applicano ad un riconoscimento contrattuale di responsabilità in scrittura e alla costituzione di una garanzia da parte del debitore, ma non può essere menzionato contro l’ex fideiussione.
Sezione 193/29. Quando la prescrizione non è stata impostata come una difesa, la Corte non può respingere la domanda sul terreno della prescrizione.

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