TITOLO VI PRESCRIZIONE CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione 193/9. Una rivendicazione cade in prescrizione se non è stata eseguita entro il
periodo di tempo fissato dalla legge.
Sezione 193/10. Dopo la scadenza del termine di
prescrizione per i crediti, il debitore ha diritto a rifiutare le prestazioni.
Sezione 193/11. I periodi di prescrizione fissato dalla
legge non possono essere estesi o ridotti.
Sezione 193/12. La prescrizione Prescrizione inizia dal
momento in cui la domanda può essere presentata. Se la richiesta è quella di
una tolleranza, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il
diritto viene violato..
Sezione 193/13. Se il creditore non può pretendere
prestazioni fino a quando non ha dato comunicazione al debitore, la
prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la notifica può essere data.
Se il debitore non è tenuto a svolgere attività fino a quando un determinato
periodo è trascorso dal momento in cui
ha la comunicazione, la
prescrizione decorre dalla scadenza di questo periodo.
Sezione 193/14. Prescrizione è interrotta se:
(1) Il debitore ha riconosciuto la pretesa nei confronti
del creditore con conferma scritta, da parte pagamento, il pagamento degli
interessi, dando la sicurezza, o da qualsiasi atto inequivocabile che implica
il riconoscimento della pretesa.
(2) Il creditore entra un'azione per la restituzione del
credito o per richiedere le prestazioni.
(3) Il creditore inizia un arbitrato per la ricezione di
un debito.
(4) Il creditore inizia la controversia ad arbitrato.
(5) Il creditore fa qualsiasi atto che ha un effetto equivalente ad entrare in azione.
Sezione 193/15. Quando la prescrizione viene interrotta,
il periodo di tempo trascorso prima dell'interruzione non conta per la
prescrizione.
Un nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal
momento in cui l'interruzione cessa.
Sezione 193/16. Il creditore di un obbligo per il
pagamento di denaro periodicamente ha il diritto di esigere dal debitore, in
qualsiasi momento prima del completamento del periodo di prescrizione, un
riconoscimento scritto dell'obbligo al fine di ottenere la prova della
interruzione della prescrizione.
Sezione 193/17. Nel caso in cui prescrizione è interrotta
a causa del e ai sensi della sezione 193/14 (2), se la Corte con una sentenza
definitiva ha respinto il ricorso, o
l'azione è terminata ed è stata ritirata
o abbandonato, la prescrizione si considera come non mai interrotta.
Nel caso in cui la Corte rifiuta di accettare, restituire
o respinge l'azione sul terreno della mancanza di giurisdizione, oppure il
ricorso è respinto con il diritto di ripresentare l'azione in tribunale e il
periodo di prescrizione è scaduto e i procedimenti sono pendenti, o sono
scaduti entro sessanta giorni dalla data della o della sentenza o dell’ordine
ordine definitivo, il creditore ha il diritto di entrare in un'azione in Corte
per vedere soddisfatta la sua richiesta o per richiedere l’esecuzione
dell'obbligo entro sessanta giorni dalla data della sentenza o ordine.
Sezione 193/18. Le
disposizioni della sezione 193/17, si applicano, mutatis mutandis, per
l'interruzione della prescrizione a causa del caso ai sensi della Sezione
193/14 (3), (4) e (5).
Sezione 193/19. Se in
qualsiasi momento in cui la prescrizione sarebbe finita, e al creditore è
impedito da cause di forza maggiore di effettuare un'interruzione, la
prescrizione non è completata fino a trenta giorni dopo il momento in cui tale forza
maggiore ha cessato di esistere.
Sezione 193/20. Se la
prescrizione della domanda di un minore o una persona dalla mente malata sia questi dichiarato incompetente o no, è sospesa finché detta persona non acquisisce piena
capacità, o per un anno dal giorno in cui detta persona ha un rappresentante
legale o un tutore, e non e completata fino alla scadenza di un anno da quando
ha acquisito piena capacità o ha un rappresentante legale o tutore, a seconda
dei casi. Se il periodo di prescrizione del credito è più breve di un anno, il
periodo più breve di tempo si applica al posto del suddetto periodo di un anno.
Sezione 193/21. Se la
prescrizione della domanda di un minore, un incompetente o un
quasi-incompetente contro il suo legale rappresentante, tutore o curatore scade
mentre detta persona non acquisisce piena capacità, o entro un anno dal giorno
in cui detta persona è senza legale rappresentante, tutore o curatore, deve
essere completata alla scadenza di un
anno dopo aver acquisito piena capacità o dopo che ha un rappresentante legale,
tutore o curatore, a seconda dei casi.. Se il periodo di prescrizione del
credito è più breve di un anno, il periodo più breve di tempo si applica al
posto del suddetto periodo di un anno.
Sezione 193/22. Se la
prescrizione dei crediti tra coniugi sarebbe scaduto prima che entro un anno
dopo la dissoluzione del matrimonio, non è stata completata fino alla scadenza
di un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.
Sezione 193/23. La
prescrizione di un credito esistente a favore o contro un defunto scade entro
un anno dopo la data della morte, il termine di prescrizione non è completata
fino alla scadenza di un anno dopo la morte.
Sezione 193/24. Il
vantaggio della prescrizione può essere revocato solo dopo che è stato completato,
ma tale rinuncia non pregiudica il diritto di terzi, o della fideiussione.
Sezione 193/25. Quando la
prescrizione è stata completata, il suo effetto si ricollega al giorno in cui
ha cominciato a funzionare.
Sezione 193/26. Con la
rivendicazione principale le richieste di prestazioni accessorie dipendenti
da essa sono bloccate dalla prescrizione, anche se la prescrizione particolare che
si applica alle pretesa accessorie non è
ancora completa.
Sezione 193/27. Il blocco
della domanda principale per la prescrizione non impedisce a un creditore
ipotecario, al titolare un pegno, di un diritto di ritenzione o a un creditore
che ha diritto di prelazione sulla proprietà del debitore detenuti da lui, di
far valere il suo diritto fuori dall’ipoteca, pegno o immobili detenuti. Ma in
esercizio del diritto del creditore non può avere più di cinque anni per
interessi di mora.
Sezione 193/28. Se una
qualsiasi atto di prestazioni è fatto in soddisfazione di una richiesta
sbarrata dalla prescrizione, il valore di tale prestazione non può essere
richiesto di nuovo, anche se la prestazione è stata effettuata in ignoranza
della prescrizione.
Le disposizioni del
paragrafo uno, si applicano ad un riconoscimento contrattuale di responsabilità
in scrittura e alla costituzione di una garanzia da parte del debitore, ma non
può essere menzionato contro l’ex fideiussione.
Sezione 193/29. Quando la
prescrizione non è stata impostata come una difesa, la Corte non può respingere
la domanda sul terreno della prescrizione.
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