SECONDA PARTE. Responsabilità per difetti
Sezione 472. In caso di difetti nei beni venduti che ne compromettano il
suo valore o la loro idoneità per usi ordinari, o ai fini del contratto, il
venditore è responsabile.
La disposizione precedente si applica se il venditore sapeva o non sapeva dell'esistenza
del difetto.
Sezione 473. Il venditore non è responsabile nei seguenti casi:
(1) Se il compratore conosceva del difetto al momento della vendita, o
avrebbe saputo di esso se avesse esercitato una cura come ci si potrebbe
aspettare da una persona di normale prudenza.
(2) Se il difetto era evidente al momento della consegna, e l'acquirente
accetta la proprietà senza prenotazione.
(3) Se la proprietà era, vecchio mediante asta pubblica.
Sezione 474. Nessuna azione di responsabilità per difetto può essere
inserito entro e non oltre un anno dopo la scoperta del difetto.
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