SECONDA PARTE. - Trasferimento di proprietà
Sezione 458. La proprietà dei beni ceduti viene trasferito all'acquirente
dal momento in cui il contratto di vendita è stipulato.
Sezione 459. Se un contratto di compravendita è soggetto a una condizione o
una clausola di tempo ', la proprietà del bene non viene trasferita fino a
quando viene soddisfatta la condizione, o il tempo è arrivato.
Sezione 460. In caso di vendita di beni non identificati, la proprietà non
viene trasferita fino a quando la proprietà è stata numerata, contata, pesata,
misurata o selezionata, o la sua identità è stata comunque resa certa.
In caso di vendita di proprietà specifica, se il venditore è tenuto a
contare, pesare, misurare o fare qualche altro atto o cosa in riferimento alla
proprietà allo scopo di accertare il prezzo, la proprietà non è trasferita
all'acquirente fino atto o cosa non finita..
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