Affitto di proprietà. Capitolo I Disposizioni generali
Sezione 537. L’affitto di proprietà è un contratto con il quale una persona,
chiamata locatore, accetta di lasciare a un'altra persona, chiamata conduttore
o locatario, l'uso o il beneficio di un immobile per un periodo di tempo
limitato e il locatario si impegna a pagare l'affitto.
Sezione 538. L’affitto di beni immobili non è applicabile per azione a meno
che non ci sia qualche evidenza scritta firmata dalla parte responsabile. Se l’affitto
è per più di tre anni o per la durata della vita del locatore o del locatario,
è applicabile solo per tre anni, a meno che non sia fatta per iscritto e
registrato dal funzionario competente.
Sezione 539. I costi di un contratto di affitto sono a carico di entrambe
le parti allo stesso modo.
Sezione 540. La durata di affitto di beni immobili non può superare i
trenta anni. Se è fatto per un periodo più lungo, tale termine è ridotto a trenta
anni. Il periodo di cui sopra può essere rinnovato, ma non deve superare i
trenta anni dal momento del rinnovo.
Sezione 541. contratto di affitto può essere fatto per la durata della vita
del locatore o del locatario
Sezione 542. Quando più persone sostengono lo stesso beni mobili sotto vari
contratti di noleggio, il conduttore che ha prima preso possesso della
proprietà in virtù del suo contratto deve avere la priorità.
Sezione 543. Quando più persone hanno sul lo stesso immobile diversi contratti
di noleggio:
(1) Se nessuno dei contratti deve per legge essere registrato, il
conduttore che ha primo preso possesso della proprietà in virtù del suo
contratto deve avere la priorità.
(2) Se tutti i contratti sono tenuti per legge a essere registrati, il
noleggiatore il cui contratto è stato
registrato per primo è da preferire.
(3) Se c'è un conflitto tra un contratto che è richiesto dalla legge, e un
contratto che non è richiesto dalla legge, per essere registrato, il
noleggiatore il cui contratto è stato registrato è preferito, a meno che
l'altro locatario non abbia preso possesso della proprietà in virtù del suo
contratto prima della data di registrazione.
Sezione 544. Se non diversamente disposto dal contratto di affitto, un
noleggiatore non può subaffittare o trasferire i suoi diritti in tutto o in
parte,sulla proprietà affittata a una terza persona.
Sezione 545. Se il locatario subaffitta giustamente la proprietà assunta,
il subaffittuario è direttamente responsabile nei confronti del locatario. In
tal caso il pagamento del canone di locazione effettuato in anticipo dal
subaffittuario al conduttore che subaffitti non può essere impostato contro il
locatario.
Le disposizioni non impedisce il locatore eserciti i suoi diritti nei
confronti del locatario.
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